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Svezia

Regolamentazione

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Svezia: tutta la selvaggina è protetta per principio

La legge stabilisce che la selvaggina è protetta e può essere cacciata solo se la legge o una decisione fondata su di essa lo consente.

La legge svedese sulla caccia (Jaktlag 1987:259) disciplina la gestione della selvaggina, il diritto di caccia e l'esercizio venatorio sul territorio svedese e nella zona economica del paese. Definisce selvaggina i mammiferi e gli uccelli selvatici, e caccia il catturare o uccidere selvaggina nonché il cercarla, seguirne le tracce o inseguirla a tale scopo; vi sono assimilati gli interventi sui nidi e il prelievo o la distruzione delle uova di uccelli. Il paragrafo 3 rovescia la logica cui è abituato un cacciatore mitteleuropeo: la selvaggina è protetta e può essere cacciata solo se ciò risulta da questa legge o da prescrizioni o decisioni prese sulla sua base. Quando la selvaggina è protetta, la protezione vale anche per le sue uova e i suoi nidi. Il paragrafo 4 fissa gli scopi della gestione: conservare le specie di selvaggina appartenenti al popolamento del paese e le specie di uccelli che vi si trovano naturalmente in modo temporaneo, e favorire uno sviluppo delle popolazioni adeguato rispetto agli interessi pubblici e privati.