Huntalis
Presto disponibile su Google Play

Copertura attiva

Svizzera

La normativa è organizzata per tema; ogni blocco rimanda alla propria fonte ufficiale e alla data di verifica.

Ricercato

Normativa per tema

Permessi

Nessun permesso federale unico: due logiche cantonali

Patente individuale o territorio affittato a una società: la modalità di autorizzazione dipende interamente dal cantone.

La Svizzera non rilascia un permesso di caccia federale unico: ogni cantone definisce il proprio sistema di autorizzazione, nel quadro fissato dalla legge federale sulla caccia. Secondo l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), coesistono due logiche. Nei cantoni a patente, il cacciatore acquisisce individualmente un'autorizzazione, generalmente dopo un esame attitudinale, per una durata e specie determinate dal regolamento cantonale. Nei cantoni ad affitto, sono i territori di caccia ad essere assegnati in affitto a società, i cui membri esercitano quindi il diritto di caccia su tali superfici. A Ginevra non viene rilasciato alcun permesso di caccia privato, poiché la caccia è affidata ai guardiacaccia cantonali. Le condizioni di idoneità, i documenti richiesti, le tariffe e le procedure variano quindi fortemente da un cantone all'altro e devono essere verificate direttamente presso il servizio cantonale competente prima di qualsiasi domanda, anziché dedotte da un altro cantone.

Stagioni

Nessun calendario nazionale: periodi fissati cantone per cantone

La legge federale pone un quadro di protezione; le date di apertura e chiusura restano una decisione cantonale annuale.

Le stagioni di caccia non sono fissate a livello federale: la legge federale sulla caccia e la sua ordinanza pongono un quadro di protezione, e ogni cantone stabilisce ogni anno i propri periodi di apertura e chiusura, differenziati per specie, sesso o età secondo i propri piani di gestione. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) ricorda che questa competenza si esercita nell'ambito del quadro federale comune, ma senza un calendario nazionale unico: un cantone a patente pubblica generalmente un decreto o un regolamento di caccia annuale, mentre un cantone ad affitto inserisce i periodi nel capitolato del contratto d'affitto. Ginevra non conosce una stagione di caccia privata. Un cacciatore che prepara un'uscita deve quindi verificare le date in vigore presso il cantone interessato piuttosto che affidarsi a un calendario generico, poiché le finestre possono cambiare da un anno all'altro.

Specie

Una base federale di protezione, completata dai cantoni

La LCP/JSG e la sua ordinanza fissano il quadro di protezione delle specie; i cantoni designano riserve ed elenchi cacciabili.

La protezione delle specie cacciabili e non cacciabili si basa anzitutto sul diritto federale. La legge federale sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP/JSG) e la sua ordinanza d'esecuzione (OCP/JSV) definiscono le specie protette, i periodi di protezione e gli strumenti di conservazione degli habitat, in particolare i distretti franchi federali e le riserve di uccelli acquatici. Una revisione di questo quadro è entrata in vigore il 1° febbraio 2025, rafforzando in particolare la considerazione dei corridoi e degli habitat faunistici. I cantoni completano poi questa base designando le proprie riserve e zone di tranquillità, e pubblicando gli elenchi delle specie cacciabili sul loro territorio, con eventuali quote o piani di abbattimento. Le sintesi specie per specie devono sempre basarsi sulla versione in vigore pubblicata da Fedlex, la piattaforma ufficiale del diritto federale, piuttosto che su un documento datato.

Armi e munizioni

Un quadro federale dei mezzi di caccia, precisato da ogni cantone

La LCP/JSG e l'OCP/JSV pongono il quadro dei mezzi e metodi di caccia; calibri, mirini e attrezzature restano cantonali.

I mezzi e i metodi di caccia autorizzati in Svizzera sono disciplinati a livello federale dalla legge sulla caccia (LCP/JSG) e dalla sua ordinanza d'esecuzione (OCP/JSV), che pongono i limiti generali applicabili su tutto il territorio prima che ogni cantone precisi le regole concrete su armi, calibri, dispositivi di mira e munizioni autorizzate sul proprio territorio. Questa base federale disciplina anche le restrizioni legate alla caccia notturna e agli strumenti vietati. Le condizioni di acquisto e detenzione di un'arma rientrano peraltro in un quadro distinto dalla pratica della caccia stessa. Un cacciatore attivo in Svizzera deve quindi combinare due livelli di informazione: i testi federali disponibili su Fedlex per il quadro generale, e il regolamento cantonale di caccia per le prescrizioni precise in vigore sul territorio interessato, anche in caso di spostamento da un cantone all'altro.

Sicurezza

Regole di sicurezza fissate da ogni cantone

Il quadro federale pone principi generali; distanze di sicurezza, disciplina di tiro e battute restano consegne cantonali.

La sicurezza nella caccia rientra essenzialmente nella competenza dei cantoni, che definiscono le regole di comportamento sul terreno: abbigliamento visibile, distanze di sicurezza, disciplina di tiro e segnalazione durante le battute. Il quadro federale fissato dalla legge sulla caccia (LCP/JSG) e dalla sua ordinanza (OCP/JSV) pone i principi generali di protezione delle persone e della fauna non bersaglio, che i cantoni articolano poi secondo la propria pratica, a patente o ad affitto. Un cacciatore deve verificare sistematicamente, prima di ogni uscita, le consegne cantonali in vigore: giorni e orari autorizzati, uso di dispositivi luminosi o notturni, gestione dei cani e procedura di ricerca di un animale ferito. Le raccomandazioni generiche non sostituiscono mai il regolamento cantonale applicabile al luogo di caccia.

Regolamentazione

Il quadro federale e i sistemi cantonali

La Confederazione stabilisce il quadro di protezione; i 26 cantoni organizzano concretamente la caccia secondo tre sistemi.

In Svizzera la caccia rientra nella competenza dei cantoni: la Confederazione fissa il quadro di protezione delle specie e degli habitat, e ciascun cantone organizza concretamente l'esercizio della caccia sul proprio territorio. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) conferma che nel paese coesistono tre sistemi distinti. Sedici cantoni praticano la caccia a patente, in cui ogni cacciatore acquisisce un'autorizzazione individuale valida per un periodo e specie definiti: Berna, Uri, Svitto, Obvaldo, Nidvaldo, Glarona, Zugo, Friburgo, Appenzello Esterno, Appenzello Interno, Grigioni, Ticino, Vaud, Vallese, Neuchâtel e Giura. Nove cantoni praticano la caccia in affitto, in cui i territori sono concessi tramite contratto d'affitto a società di caccia: Zurigo, Lucerna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Sciaffusa, San Gallo, Argovia e Turgovia. Ginevra applica un regime speciale: la caccia privata vi è vietata dal 1974 in seguito a una votazione popolare, e gli interventi necessari sulla fauna selvatica sono garantiti dai guardiacaccia cantonali. Le regole precise — permessi, periodi, specie, tasse — devono sempre essere verificate presso l'autorità cantonale competente, il cui elenco è tenuto dalla Conferenza dei capi dei servizi per la protezione dell'ambiente (KVU).

Accesso ai cantoni