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San Gallo

Verificato

Sistema cantonale

Permessi

Quattro condizioni, e sei giorni all’anno per un ospite

18 anni, certificato d'idoneità, assicurazione e prova periodica di precisione di tiro; l'ospite può cacciare sei giorni per anno civile.

L'articolo 33 JG sangallese enuncia quattro condizioni cumulative: avere almeno 18 anni, disporre del certificato d'idoneità, essere assicurati per la caccia e aver fornito la prova periodica di precisione di tiro. Il certificato d'idoneità si ottiene superando l'esame di caccia (art. 30). Il governo disciplina l'esame per via d'ordinanza, il dipartimento nomina una commissione d'esame e può riconoscere del tutto o in parte altri esami di caccia e concludere accordi di reciprocità. In caso di dubbi rilevanti sull'idoneità venatoria, il servizio competente può ordinare la ripetizione totale o parziale dell'esame. Due eccezioni all'esigenza del certificato figurano all'articolo 34: la persona in formazione, per due anni consecutivi dal superamento delle prove di tiro, e l'ospite, al massimo sei giorni per anno civile. L'assicurazione segue il diritto federale ed è la società di caccia a controllarla. L'esclusione dalla caccia interviene di pieno diritto dopo determinate condanne penali o quando l'arma da caccia è stata sequestrata per un motivo d'impedimento ai sensi della legge federale sulle armi.

Regolamentazione

San Gallo: la regalia trasmessa mediante affitto

Il cantone detiene la regalia e trasmette il diritto di cacciare mediante affitto; le bandite misurano di regola da 500 a 2000 ettari.

La legge sangallese sulla caccia (Jagdgesetz, sGS 853.1) del 17 novembre 1994 stabilisce all'articolo 2 che la regalia della caccia spetta al cantone e che per gli animali cacciabili il cantone trasmette il diritto di cacciare mediante affitto. Il servizio competente designa, dopo aver sentito il comune politico, le zone in cui la caccia è aperta e quelle in cui non lo è, poi suddivide la zona di caccia in bandite. Queste sono delimitate all'interno del territorio comunale quando le condizioni naturali lo permettono e misurano di regola da 500 a 2000 ettari. La legge disciplina poi la società di caccia e la comunità di gestione, il canone d'affitto, l'habitat e le biocenosi, la pianificazione e l'esercizio della caccia, i danni della selvaggina e la sorveglianza. Il cantone vi si impegna anche alla formazione di base e continua delle cacciatrici, dei cacciatori e degli organi di sorveglianza.

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