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Glarona

Verificato

Sistema cantonale

Permessi

Il corso di caccia e l'esame d'idoneità

Il corso trasmette le conoscenze; l'esame verifica le capacità di tiro, pratiche e teoriche, e mira a un riconoscimento ampio.

L'ordinanza glaronese sulla formazione venatoria (JAV, GS VI E/212/2) del 2 aprile 2013 separa nettamente l'apprendimento dalla verifica. Il corso di caccia trasmette a chi lo segue le conoscenze e le capacità necessarie all'esercizio di una caccia sostenibile e conforme all'etica venatoria. L'esame d'idoneità per cacciatori — l'esame di caccia — accerta se i candidati possiedono le capacità di tiro, pratiche e teoriche necessarie a quella stessa caccia: è ciò che l'ordinanza chiama Jagdfähigkeit, l'idoneità venatoria. L'ordinanza aggiunge un'esigenza insolita: sia il corso sia l'esame vanno adeguati alle nuove conoscenze in modo che l'idoneità acquisita sia riconosciuta il più ampiamente possibile, sul piano nazionale e internazionale. Il dipartimento competente nomina per quattro anni un responsabile e i monitori del corso, che ne assicurano insieme l'organizzazione e lo svolgimento.

Regolamentazione

Glarona: una legge adottata dalla Landsgemeinde

La caccia si esercita con patente; la legge cantonale è stata adottata dalla Landsgemeinde del 6 maggio 1979.

La legge glaronese sulla caccia e sulla protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Kantonales Jagdgesetz, GS VI E/211/1) porta una menzione rara: è stata emanata dalla Landsgemeinde, il 6 maggio 1979. Il suo articolo 2 fissa il regime: la caccia si esercita secondo il sistema della patente e il diritto di esercitarla si acquisisce con l'ottenimento della patente, rilasciata dall'autorità venatoria cantonale. L'articolo 3 elenca i compiti del cantone: disciplinare e pianificare la caccia secondo l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale e sorvegliare gli affari venatori; l'amministrazione della caccia, la polizia venatoria e l'organizzazione dei guardiacaccia; il mantenimento di popolazioni sane; la conservazione delle specie di selvaggina e di uccelli protette; la conservazione, la protezione e il miglioramento dell'habitat degli animali selvatici. Il cantone deve inoltre vigilare affinché le popolazioni restino a un livello sopportabile per l'agricoltura e la selvicoltura; i danni al bosco non devono compromettere il rinnovamento con specie adatte alla stazione. Il Consiglio di Stato può in ogni momento ordinare o autorizzare misure contro singoli animali che causano danni rilevanti.

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