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Soletta

Verificato

Sistema cantonale

Permessi

Passaporto o patente riconosciuti da Soletta

Il diritto di caccia dipende da un passaporto solettese valido o da una patente riconosciuta; l'ospite paga un supplemento per i danni.

Il § 10 della legge solettese è conciso: è titolare del diritto di caccia chi possiede un passaporto venatorio valido riconosciuto dal cantone di Soletta, oppure una patente riconosciuta. Il Consiglio di Stato disciplina per ordinanza le condizioni d'ottenimento del passaporto e il riconoscimento dei passaporti e delle patenti di altri cantoni. Quattro motivi comportano l'esclusione (§ 11): non soddisfare più le condizioni d'ottenimento del passaporto; non poter possedere, acquistare o portare armi; aver perso, per ritiro giudiziario ai sensi dell'articolo 20 LCP, il diritto di caccia per tutta la Svizzera; oppure averlo perso per il cantone di Soletta per ritiro amministrativo. L'esclusione non fonda alcuna pretesa risarcitoria. I passaporti sono soggetti a emolumento, tranne quello annuale per gli organi di sorveglianza. Per gli ospiti il Consiglio di Stato può aggiungere all'emolumento un supplemento per danni della selvaggina di al massimo 300 franchi. Un passaporto non utilizzato, o utilizzato solo in parte, non dà diritto ad alcun rimborso.

Regolamentazione

Soletta: bandite affittate ad associazioni venatorie

Il cantone è suddiviso in bandite, affittate a cacciatori riuniti in associazione ai sensi del codice civile.

La legge solettese sulla caccia (Jagdgesetz, JaG, BGS 626.11) del 9 novembre 2016, in vigore dal 1° gennaio 2018, suddivide il territorio cantonale in bandite, delimitate secondo criteri venatori e di biologia della fauna. I confini sono stabiliti dal dipartimento dopo aver sentito le associazioni venatorie. Le bandite sono affittate a titolari del diritto di caccia riuniti nella forma giuridica di un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. I membri devono possedere il passaporto venatorio solettese per tutta la durata dell'affitto. Il numero minimo di membri si determina in base alla superficie boschiva cacciabile e almeno la metà di essi deve essere domiciliata nel cantone. Un'associazione può affittare una sola bandita e una stessa persona può essere membro di al massimo due associazioni — conta allora nel numero minimo per una sola bandita a sua scelta. I membri rispondono solidalmente e illimitatamente degli obblighi derivanti dall'affitto e dalla legislazione cantonale.

Altri cantoni svizzeri

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