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Basilea Città

Verificato

Sistema cantonale

Sicurezza

La sorveglianza venatoria e i suoi nove doveri

I guardiacaccia controllano il diritto di caccia, le armi, i cani, i periodi di protezione e l’obbligo del guinzaglio.

L'ordinanza basilese dettaglia i compiti dei guardiacaccia, che sorvegliano la propria bandita. Spettano loro segnatamente: il controllo del diritto di caccia; la sorveglianza dell'esercizio venatorio e della condotta conforme all'etica venatoria; la vigilanza sul rispetto dei periodi di protezione delle specie cacciabili; il controllo delle armi utilizzate e dei cani ammessi alla caccia; la sorveglianza della bandita contro i disturbi dovuti a un uso ricreativo eccessivo e a cani e gatti vaganti; il controllo del rispetto dell'obbligo del guinzaglio; l'abbattimento con colpo di grazia della selvaggina malata o ferita; il recupero degli animali trovati morti; e la verifica delle misure di prevenzione dei danni e delle recinzioni dei pascoli. La sorveglianza deve vietare alla caccia l'impiego di cani che non soddisfano le condizioni richieste ed è tenuta ad annunciare senza indugio al servizio specializzato ogni infrazione al diritto della fauna e della caccia di cui viene a conoscenza. La funzione è delimitata: può esercitarla chi è titolare del diritto di caccia nel cantone, chi può raggiungere la bandita entro un termine utile, chi è titolare di tale diritto da almeno tre anni e chi ne è fisicamente capace.

Regolamentazione

Basilea Città: dal 2021 una legge propria sulla fauna e la caccia

Il piccolo cantone urbano si è dotato nel 2021 di una legge propria, in vigore dal 1° aprile 2024 con la sua ordinanza.

Il Gran Consiglio di Basilea Città ha adottato il 27 ottobre 2021 la legge sulla fauna selvatica e la caccia (Wildtier- und Jagdgesetz, WJG, SG 912.200), fondata sugli articoli 3 e 25 della legge federale sulla caccia. È in vigore nella versione attuale dal 1° aprile 2024, insieme all'ordinanza d'applicazione del 12 marzo 2024 (WJV, SG 912.210). Il § 1 enuncia cinque scopi: la protezione e la promozione dei mammiferi e degli uccelli selvatici indigeni e migratori; la protezione degli habitat; lo sfruttamento venatorio sostenibile orientato a criteri di biologia ed ecologia della fauna; il mantenimento di popolazioni sane e di habitat adeguati, con la loro messa in rete e strutturazione vicine allo stato naturale; e la considerazione adeguata degli interessi della protezione della natura, della selvicoltura e dell'agricoltura, anche sotto l'effetto dei cambiamenti climatici. La legge disciplina anche l'esecuzione del diritto federale, e il § 2 autorizza il Consiglio di Stato a concludere convenzioni con altri cantoni e con enti territoriali delle regioni di confine estere su un'organizzazione comune della fauna e della caccia — una disposizione che riflette la geografia del cantone.

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