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Lucerna

Verificato

Sistema cantonale

Permessi

Sette condizioni, fra cui l'appartenenza a una società

Certificato d'idoneità, prova di precisione di tiro, assicurazione, passaporto venatorio valido — e l'appartenenza a una società di caccia.

Il § 12 KJSG elenca sette condizioni cumulative per esercitare la caccia: essere capaci di discernimento e maggiorenni, aver acquisito un certificato d'idoneità alla caccia riconosciuto, aver dimostrato la precisione di tiro, essere membro, ospite o guardiacaccia di una società di caccia, essere assicurati secondo le prescrizioni federali, non essere esclusi dalla caccia e possedere un passaporto venatorio valido. La quarta condizione sorprende chi viene da un cantone a patente: a Lucerna non si caccia da soli. Il legame con una società costituisce il diritto. Un ospite può cacciare nella bandita della società, ma solo in compagnia di un affittuario o su sua disposizione. Il Consiglio di Stato nomina una commissione d'esame, emana le disposizioni sulla formazione e sull'ottenimento del certificato e disciplina il riconoscimento dei certificati di altri cantoni e dell'estero. La prova di precisione di tiro va fornita in un impianto di tiro venatorio autorizzato o in occasione di un tiro ammesso dall'autorità. L'esclusione dalla caccia è pronunciata per almeno un anno e al massimo dieci, fra l'altro in caso di abbattimenti dichiarati falsamente.

Stagioni

Periodi più corti del diritto federale

L'ordinanza restringe i periodi di caccia per sei specie e ammette le battute solo dal 1° ottobre al 15 dicembre.

L'ordinanza cantonale sulla caccia (SRL n. 725a) restringe, per sei categorie di selvaggina, i periodi che il diritto federale consentirebbe. Il capriolo maschio e la femmina di un anno si cacciano solo a palla, all'appostamento o alla cerca, dal 1° maggio al 30 settembre; dal 1° ottobre al 15 dicembre sono ammessi palla e pallini. La femmina adulta segue lo stesso regime, con la sola palla dal 1° al 30 settembre. Il capretto di capriolo si caccia dal 1° ottobre al 15 dicembre, la lepre comune dal 1° novembre al 15 dicembre, il camoscio dal 1° settembre al 15 dicembre e il cervo dal 1° agosto al 15 dicembre. Per il resto valgono i periodi di protezione e di caccia fissati dal diritto federale. Le battute — braccate e spinte — possono svolgersi solo dal 1° ottobre al 15 dicembre. Il servizio dell'agricoltura e del bosco può però autorizzarle prima del 1° ottobre e dopo il 15 dicembre, fuori dai periodi di protezione federali, per attuare il piano di abbattimento o regolare le popolazioni di cinghiali. Solo due eccezioni sfuggono al divieto di caccia notturna: l'appostamento invernale ai predatori e l'appostamento al cinghiale.

Regolamentazione

Lucerna: la regalia si esercita affittando le bandite

La caccia è regalia dello Stato; il cantone conferisce il diritto di cacciare affittando le bandite per otto anni venatori.

Il § 3 della legge cantonale sulla caccia (KJSG, SRL n. 725) del 4 dicembre 2017 pone due regole in due righe: la caccia è regalia dello Stato e il cantone conferisce il diritto di esercitarla affittando le bandite di caccia. Il territorio cantonale è dunque suddiviso in bandite, delimitate dal servizio competente secondo criteri venatori e di biologia della fauna, dopo aver sentito i comuni e le società di caccia. Ogni bandita riceve un valore di stima, fissato prima di ogni affitto a partire da indicatori sulle superfici venatoriamente rilevanti, sul potenziale di habitat per la fauna e sui fattori che diminuiscono il valore venatorio. Le bandite sono messe a concorso pubblicamente dal servizio competente e affittate, per conto del cantone e tramite il comune della bandita, a società di caccia per la durata di otto anni venatori. L'anno venatorio va dal 1° aprile al 31 marzo e la subaffittanza è esclusa.

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