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Berna

Verificato

Sistema cantonale

Permessi

Patente di base e patenti da A a E

Un esame riconosciuto apre la patente di base; camoscio, capriolo, cervo, cinghiale e uccelli acquatici richiedono ciascuno una patente supplementare.

L'articolo 6 JWG elenca quattro condizioni personali: avere l'esercizio dei diritti civili, attestare su richiesta, prima del rilascio, con un certificato di buona condotta che non è noto alcun comportamento incompatibile con l'esercizio della caccia, aver superato un esame di caccia riconosciuto e aver pagato i tributi di regalia e gli emolumenti prescritti. L'autorizzazione è rifiutata se la persona è stata esclusa dalla caccia per sentenza o misura amministrativa, oppure se per motivi di salute potrebbe mettere in pericolo terzi; il servizio competente può esigere un certificato di un medico di fiducia. L'articolo 7 struttura poi il sistema bernese a livelli. La patente di base copre le specie cacciabili eccetto camoscio, capriolo, cervo, cinghiale e uccelli acquatici. Vi si aggiungono la patente A (fino a due camosci), la patente B (fino a due caprioli), la patente C (cervo), la patente D (cinghiale) e la patente E (uccelli acquatici). Le patenti da A a E si possono acquistare solo insieme a una patente di base e una stessa persona può detenere contemporaneamente una sola patente A e una sola patente B. Per ogni camoscio o capriolo supplementare l'articolo 8 prevede una patente complementare, i cui contingenti annuali sono fissati secondo la pianificazione della caccia e la domanda prevista.

Stagioni

Stagione 2026/2027: giorni chiusi e notti di luna piena

Cervo dal 1° al 20 settembre, camoscio dal 10 al 30 settembre; in ottobre e novembre tre giorni della settimana sono chiusi.

Per il periodo 2026/2027 l'Ispettorato della caccia annuncia una caccia al cervo in tre tempi: la caccia principale dal 1° al 20 settembre 2026, la caccia tardiva dal 10 ottobre al 15 novembre 2026 e, se necessario, una caccia speciale dal 23 novembre al 5 dicembre 2026 al più tardi. La caccia al camoscio dura dal 10 al 30 settembre 2026. I contingenti si applicano in relazione alle decisioni prese per il periodo venatorio e il cantone pubblica l'apertura o la chiusura per singolo comprensorio faunistico, aggiornata giorno per giorno. Il calendario settimanale conta quanto le date. Non sono giorni di caccia: le domeniche, Natale (25 e 26 dicembre), il Capodanno (1° e 2 gennaio) e i giorni di protezione prescritti. In ottobre e novembre è vietato cacciare di giorno il martedì, il giovedì e il venerdì; unica eccezione, la caccia del giovedì al capriolo nei settori dove i danni al bosco sono diventati insostenibili, previa iscrizione presso il guardiacaccia il giorno prima. Dal 16 novembre alla fine di febbraio la caccia notturna è aperta sei giorni prima e quattro giorni dopo la luna piena, per determinate specie e a condizione di essersi annunciati al guardiacaccia per l'appostamento notturno.

Regolamentazione

Berna: caccia con patente e pianificazione per specie

Il cantone esercita la sua regalia rilasciando autorizzazioni personali; la pianificazione fissa contingenti annuali per specie.

La legge bernese sulla caccia e sulla protezione della fauna selvatica (Gesetz über Jagd und Wildtierschutz, JWG, BSG 922.11) del 25 marzo 2002 esegue e completa il diritto federale. Fra i suoi scopi cita espressamente la promozione di una caccia con patente attraente e conforme all'etica venatoria, con una forte responsabilità individuale dei cacciatori. L'articolo 4 formula il regime senza giri di parole: il cantone esercita la sua regalia della caccia rilasciando autorizzazioni personali — è la Patentjagd. Il territorio non è affittato; il diritto di cacciare è legato alla persona e alla patente che ha acquistato. L'articolo 3 aggiunge l'altro pilastro bernese, la pianificazione. Essa fissa per ogni specie le consistenze da raggiungere a medio termine e i contingenti annuali di caccia; quando le popolazioni sono troppo alte o troppo basse, i contingenti sono differenziati per regione. Tre testi completano la legge: l'ordinanza sulla caccia (JaV, BSG 922.111) e l'ordinanza sulla protezione della fauna selvatica (WTSchV, BSG 922.63), entrambe del 26 febbraio 2003, e l'ordinanza direttoriale sulla caccia (BSG 922.111.1) del 27 marzo 2003.

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