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Sciaffusa

Verificato

Sistema cantonale

Permessi

Il Jagdpass: annuale per gli affittuari, giornaliero per gli ospiti

Il passaporto annuale permette all’ospite di cacciare in tutte le bandite del cantone; quello giornaliero solo in quelle per cui è rilasciato.

Secondo l'articolo 14, è titolare del diritto di cacciare chi comprova, mediante un esame superato, le conoscenze necessarie e offre garanzia di un esercizio della caccia conforme all'etica venatoria e delle misure di gestione richieste. Il Consiglio di Stato emana le disposizioni sull'esame di caccia e nomina una commissione d'esame. Il titolo che concretizza questo diritto nel cantone è il passaporto venatorio (Jagdpass), rilasciato dal dipartimento competente. È incedibile e si declina in due forme. Il passaporto annuale va agli affittuari, ai guardiacaccia e agli ospiti: autorizza affittuari e guardiacaccia a cacciare nella propria bandita e gli ospiti a partecipare alla caccia in tutte le bandite del cantone. Il passaporto giornaliero, riservato agli ospiti, vale solo per le bandite per cui è stato rilasciato. È il dipartimento competente a decidere sul riconoscimento dei passaporti e dei certificati d'idoneità di altri cantoni e dell'estero. Il passaporto è rilasciato contro emolumento, il cui importo è fissato dal Consiglio di Stato; per i titolari domiciliati fuori cantone possono essere previste tariffe particolari.

Regolamentazione

Sciaffusa: la regalia al cantone, l’affitto ai comuni

Il cantone detiene la regalia, ma sono i comuni patriziali ad attribuire il diritto di cacciare, secondo i principi dell’affitto di bandita.

La legge sciaffusana sulla caccia (SHR 922.100) del 15 giugno 1992 separa la titolarità del diritto dalla sua attribuzione. L'articolo 2 stabilisce che la regalia della caccia spetta al cantone, poi aggiunge che l'attribuzione del diritto di cacciare sul loro territorio spetta ai comuni d'abitanti, secondo i principi dell'affitto di bandita. Il territorio di ogni comune forma di regola una bandita. I comuni possono tuttavia suddividere il proprio territorio in più bandite, riunirlo del tutto o in parte con quello di comuni vicini, oppure scambiare porzioni di territorio per arrotondare i confini. La legge prevede persino un obbligo di negoziare: quando una società di caccia o un comune chiede una cessione o uno scambio di terreno per ottenere una migliore suddivisione sotto il profilo venatorio, biologico o ecologico, le società delle bandite interessate e i comuni sono tenuti a entrare in materia.

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