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Obvaldo

Verificato

Sistema cantonale

Permessi

La patente cantonale, dai 19 anni

Chi vuole cacciare ha bisogno di una patente cantonale, riservata alle persone di 19 anni compiuti e capaci di discernimento.

L'ordinanza sulla caccia (JagdV, GDB 651.11) del 25 gennaio 1991 precisa il meccanismo. Il suo articolo 6 è diretto: chi vuole cacciare ha bisogno di una patente cantonale. È rilasciata solo a persone che hanno compiuto diciannove anni e sono capaci di discernimento e che possiedono il certificato d'idoneità cantonale oppure un certificato riconosciuto per reciprocità. L'ordinanza affida inoltre all'amministrazione il rilascio delle patenti e dei certificati d'idoneità, l'allestimento della pianificazione e della statistica venatoria, la formazione di base e continua degli organi di guardiacaccia e di sorveglianza nonché dei cacciatori, la determinazione dell'indennizzo dei danni della selvaggina e l'ammissione all'abbattimento speciale nelle bandite federali. La commissione della caccia consiglia il Consiglio di Stato, il dipartimento e l'Amt für Wald und Landschaft su tutte le questioni importanti della caccia e della protezione della selvaggina; va sempre sentita prima dell'adozione o della modifica del concetto bosco-selvaggina.

Regolamentazione

Obvaldo: la caccia è un diritto di sovranità del cantone

Il cantone esercita la sovranità sulla caccia; si caccia con patente, valida su tutto il territorio cantonale.

La legge obvaldese sulla caccia e sulla protezione della selvaggina e degli uccelli (JagdG, GDB 651.1) del 20 maggio 1973 si apre con un articolo che parla di sovranità anziché di proprietà: la caccia è un diritto di sovranità del cantone, il quale detiene nel quadro del diritto federale il diritto espresso di disporre degli animali cacciabili e protetti. L'articolo 2 fissa poi il regime: la caccia si esercita secondo il sistema della patente. Il diritto di cacciare si acquisisce mediante patenti o autorizzazioni speciali, rilasciate dal dipartimento competente nel quadro delle disposizioni legali e d'esecuzione, per l'insieme del territorio cantonale. Il cantone organizza e sorveglia la caccia: polizia venatoria e guardiacaccia, mantenimento di popolazioni sane, conservazione e aumento sopportabile della fauna minacciata, conservazione e miglioramento dell'habitat, limitazione delle popolazioni a un livello sopportabile per agricoltura e selvicoltura, protezione adeguata della proprietà fondiaria. Il Consiglio di Stato emana ogni anno le prescrizioni di polizia venatoria e nomina una commissione della caccia di sette membri.

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