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Argovia

Verificato

Sistema cantonale

Permessi

Il passaporto venatorio argoviese, e tre formule per gli ospiti

Cacciare in Argovia presuppone un passaporto riconosciuto dal cantone; gli ospiti dispongono di passaporti giornalieri, plurigiornalieri o annuali.

Il § 8 è categorico: è titolare del diritto di caccia nel cantone chi possiede un passaporto venatorio riconosciuto dal cantone d'Argovia. Può ottenerlo la persona capace di discernimento e maggiorenne, non sottoposta a curatela generale, che dispone di un certificato d'idoneità alla caccia riconosciuto, che dimostra periodicamente la propria capacità di tiro, che è assicurata secondo il diritto federale per i danni causati dall'esercizio della caccia e che non è esclusa dalla caccia. Il passaporto si declina in due famiglie (§ 11). Quello dei membri di società di caccia e dei guardiacaccia vale, per tutta la durata di un periodo d'affitto, nelle proprie bandite o, su invito di una società, nelle bandite di questa. Quello degli ospiti esiste annuale, plurigiornaliero o giornaliero e autorizza la caccia solo su invito di una società, nella sua bandita. Il passaporto è incedibile e va portato con sé durante la caccia. Un ospite che non caccia in compagnia di un membro della società deve portare una carta di caccia di quest'ultima. Il Consiglio di Stato disciplina il riconoscimento dei passaporti di altri cantoni e può fissare emolumenti più elevati per gli ospiti extracantonali. L'esclusione dalla caccia è pronunciata per almeno un anno e al massimo dieci.

Regolamentazione

Argovia: otto anni di affitto, e la società di caccia è un’associazione

Il cantone mette a concorso le bandite e le affitta per otto anni a società di caccia costituite in associazioni.

In Argovia le bandite sono messe a concorso pubblicamente dal cantone e affittate per la durata di otto anni a società di caccia. La decisione d'attribuzione richiede il consenso dei comuni interessati. Di regola la bandita è riaffittata alla società uscente; se due o più società si candidano, è preferita quella che garantisce meglio l'adempimento dei compiti venatori, segnatamente in base all'esercizio passato, al legame con la bandita e alla struttura d'età. La società di caccia è definita come un'unione di titolari del diritto di caccia nella forma giuridica di un'associazione. I suoi membri devono possedere il passaporto venatorio argoviese per tutta la durata dell'affitto e rispondono solidalmente e illimitatamente degli obblighi derivanti dall'affitto e dalla legislazione cantonale. La subaffittanza non è ammessa. Il canone d'affitto spetta al cantone: il Consiglio di Stato ne fissa il ricavo annuo all'inizio di ogni periodo e il dipartimento stabilisce, su proposta della commissione della caccia, il canone di ciascuna bandita, in funzione della superficie venatoriamente utilizzabile e delle caratteristiche della bandita.

Altri cantoni svizzeri

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