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Copertura attiva

Cipro

La normativa è organizzata per tema; ogni blocco rimanda alla propria fonte ufficiale e alla data di verifica.

Verificato

Normativa per tema

Permessi

Quattro sessioni di corso e un esame speciale prima della prima licenza

La prima licenza presuppone la detenzione di un'arma ammessa, quattro periodi di corso e il superamento di un esame speciale.

L'articolo 31 pone il divieto generale: nessuno, accompagnato o meno da uno o più cani, può sparare, uccidere, detenere, catturare o inseguire in qualsiasi modo selvaggina, né portare un'arma da caccia durante il periodo d'apertura, se non è titolare di una licenza di caccia in corso di validità. La prima licenza è rilasciata dal ministro a una persona che detiene già un'autorizzazione al possesso di un arco da caccia non imbracciato o di un'arma da caccia imbracciata ad anima liscia — a una canna che può contenere una sola cartuccia in camera, o a due canne che possono contenerne una per camera —, a condizione che abbia seguito quattro periodi di corsi di formazione e superato un esame speciale. La domanda va depositata prima della data d'inizio dei corsi e dell'esame, presso il ministro, sul formulario di tipo A dell'allegato VII, con una fotografia da passaporto recente e il pagamento della tassa fissata nell'allegato VIII. La legge aggiunge una regola per il cane: l'addestramento del cane è vietato nelle zone designate dalla legge e la caccia accompagnata da un cane è permessa solo se il proprietario di questo è titolare di una licenza di caccia.

Regolamentazione

Cipro: il muflone cipriota fa parte della fauna selvatica protetta

La legge del 2003 definisce la fauna selvatica come la selvaggina, gli uccelli selvatici, la volpe e l’agrino.

La legge cipriota 152(I)/2003 sulla protezione e la gestione degli uccelli selvatici e della selvaggina si apre con le definizioni. La fauna selvatica designa la selvaggina, gli uccelli selvatici, la volpe e l'agrino — ossia la specie Ovis orientalis ophion, il muflone di Cipro. È uccello selvatico ogni uccello che vive per natura allo stato selvatico, compresi gli uccelli cacciabili. La legge definisce con precisione anche i mezzi. L'arma da caccia è un'arma da fuoco lunga, imbracciata, ad anima liscia, o a una canna che può contenere una sola cartuccia in camera, o a due canne che possono contenerne una per camera, oppure un'arma ad aria compressa. Quest'ultima è definita come arma la cui canna ha superficie interna liscia o rigata, funziona ad aria compressa e lancia un proiettile di metallo, plastica o altra materia. Il Consiglio dei ministri può, con decreto pubblicato nella Gazzetta ufficiale, vietare in aggiunta a qualsiasi periodo di chiusura il tiro, l'uccisione, l'inseguimento, la cattura, la vendita o l'esposizione alla vendita di qualsiasi specie di fauna selvatica durante un periodo fissato nel decreto; la violazione di tale decreto costituisce reato.