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Copertura attiva

Lituania

La normativa è organizzata per tema; ogni blocco rimanda alla propria fonte ufficiale e alla data di verifica.

Verificato

Normativa per tema

Permessi

Un anno di tirocinio — e il riconoscimento del documento estero

È cacciatore chi detiene il libretto lituano o un documento analogo rilasciato all'estero e riconosciuto in Lituania.

L'articolo 2 della legge contiene una definizione che interessa direttamente un cacciatore straniero: il cacciatore è la persona fisica che detiene un libretto di cacciatore rilasciato nella Repubblica di Lituania, oppure un documento analogo rilasciato in un paese estero e riconosciuto nella Repubblica di Lituania. Per il libretto lituano stesso, l'articolo 14 è esigente. Il diritto di cacciare è concesso e il libretto rilasciato ai cittadini lituani, agli stranieri residenti in modo permanente in Lituania e agli apolidi che soddisfano tre condizioni: aver compiuto diciotto anni; aver seguito i corsi di formazione dei cacciatori e compiuto un tirocinio di un anno secondo il programma fissato dal ministero dell'Ambiente — salvo per gli studenti delle scuole superiori il cui curriculum comprendeva un corso di basi della caccia; e aver superato l'esame di caccia secondo la procedura e il programma fissati dallo stesso ministero. Il diritto non è concesso, e il libretto non rilasciato, alle persone affette da malattie figuranti in un elenco stabilito dal ministro della Sanità o con deficienze fisiche ivi indicate che impediscono di maneggiare correttamente un'arma; alle persone condannate per reati intenzionali finché la condanna non è estinta o cancellata; a chi sta scontando una pena; e a chi ha commesso un'infrazione amministrativa legata al mancato rispetto delle norme sulla caccia o sulla pesca o all'uso illegale di un'arma, entro un termine dato.

Regolamentazione

Lituania: mille ettari continui per unità di caccia

Un'unità di territorio venatorio deve coprire almeno 1000 ettari continui, salvo eccezioni scientifiche o piscicole.

La legge lituana sulla caccia (Nr. IX-966 del 20 giugno 2002) ha per oggetto di stabilire i rapporti sociali legati alla protezione della fauna cacciabile presente sul territorio della Repubblica di Lituania e al suo uso razionale. L'articolo 8 fissa l'unità di gestione. Le unità di territorio venatorio sono costituite e i loro confini modificati secondo i principi della pianificazione venatoria, assicurando una gestione razionale delle popolazioni di animali cacciabili, la loro adeguata protezione, una caccia ordinata e sicura, ed evitando che gli animali causino danni rilevanti alle attività economiche umane. La regola di superficie è cifrata: un'unità di territorio venatorio deve comprendere almeno 1000 ettari di territori venatori continui. Sono previste solo due eccezioni: unità più piccole possono essere costituite su proposta del ministero dell'Ambiente a fini scientifici e didattici, o su proposta del ministero dell'Agricoltura sui territori di stagni piscicoli. Il ministero dell'Ambiente approva i criteri di continuità e le esigenze relative ai confini delle unità.