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Svezia

Armi e munizioni

Contenuto di questo tema

Solo i mezzi di caccia prescritti dal governo

Il paragrafo 30 limita la caccia alle armi e ai mezzi prescritti dal governo, con possibile omologazione di tipo.

Il paragrafo 30 della legge svedese è tassativo: nella caccia possono essere impiegati solo le armi e gli altri mezzi venatori che il governo prescrive. Il governo può inoltre esigere che armi e altri mezzi siano di tipo omologato e prevedere un emolumento per tale esame. Questa tecnica normativa è coerente con il regime generale: poiché la selvaggina è protetta per principio ed è cacciabile solo previa abilitazione, anche i mezzi per cacciarla sono elencati anziché lasciati liberi. Il dettaglio delle armi e delle munizioni ammesse figura dunque nelle prescrizioni del governo e dell'agenzia, non nella legge. La legge aggiunge un'esigenza che tocca direttamente l'etica sul terreno: le autorizzazioni possono essere subordinate alla condizione che un cane sia disponibile durante la caccia per la ricerca della selvaggina ferita. La Svezia può inoltre subordinare ad autorizzazione o vietare la caccia da una nave o da un aeromobile svedese in alto mare, per adempiere i suoi impegni internazionali di protezione della selvaggina.