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Ungheria

La normativa è organizzata per tema; ogni blocco rimanda alla propria fonte ufficiale e alla data di verifica.

Verificato

Normativa per tema

Permessi

Vadászjegy per i residenti, vadászati engedély per gli altri

Il cacciatore straniero passa dall'autorizzazione di caccia, che presuppone un contratto o un invito e un'assicurazione SEE.

L'Ungheria distingue nettamente due titoli. Il vadászjegy si ottiene su domanda da chi ha residenza permanente in Ungheria o la cittadinanza ungherese, ha almeno diciotto anni, ha superato l'esame di caccia, non è colpito da una decisione di ritiro e dispone di un'assicurazione di responsabilità civile venatoria valida per i danni causati a terzi. Dai sedici anni valgono le stesse condizioni, integrate da un attestato della polizia che certifica i requisiti per l'uso legale di un'arma da fuoco. Il vadászjegy autorizza a cacciare sul territorio dell'Ungheria; è rilasciato dalla Camera della caccia e va convalidato ogni anno venatorio. Per tutti gli altri — ed è la via del cacciatore svizzero — l'articolo 62 apre la vadászati engedély. Può ottenerla, su domanda, la persona maggiorenne che non soddisfa le condizioni del vadászjegy, a condizione di non essere colpita da una decisione di ritiro e di disporre: di un contratto di caccia a pagamento o di un invito come ospite; di un permesso d'importazione di arma da caccia o di rapace, oppure del permesso di detenzione richiesto dal diritto del luogo di residenza; e di un'assicurazione di responsabilità civile venatoria valida, rilasciata da un assicuratore stabilito nello Spazio economico europeo, con traduzione autenticata se la polizza è emessa all'estero. La Camera rilascia l'autorizzazione quando il contratto o l'invito e l'attestato assicurativo sono allegati alla domanda. L'autorizzazione permette di cacciare in tutti i territori di caccia del paese.

Regolamentazione

Ungheria: tremila ettari come minimo, e tremila metri di larghezza

Un territorio di caccia deve raggiungere 3000 ettari e i suoi confini opposti distare almeno 3000 metri.

La legge ungherese del 1996 sulla protezione della selvaggina, la gestione venatoria e la caccia pone un'esigenza dimensionale ben più alta di quella dei paesi vicini: è territorio di caccia la superficie terrestre e acquatica la cui estensione raggiunge tremila ettari e le cui linee di confine opposte distano almeno tremila metri, e dove inoltre la selvaggina trova il cibo necessario, le sue condizioni naturali di riproduzione e il suo bisogno naturale di movimento, riparo e quiete. La legge elenca poi ciò che non è territorio di caccia e va escluso dal calcolo della superficie: la zona edificata di un comune, i fondi recintati fuori zona edificata adibiti ad abitazione, le fattorie isolate e le tenute agricole, i cimiteri, i luoghi recintati per scopi diversi da quelli agricoli, forestali o venatori, gli aeroporti, le strade pubbliche — comprendendo, per una strada recintata, la fascia fra carreggiata e recinzione — e le aree ferroviarie. Questa doppia condizione di superficie e larghezza spiega la struttura ungherese: la caccia vi è organizzata su grandi insiemi, gestiti da società, e non su singole particelle.