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Beccaccia

Uccello limicolo forestale dal lungo becco, attivo al crepuscolo.

Beccaccia (Scolopax rusticola)
© Imran Shah · CC BY-SA 2.0 · Wikimedia Commons

Normativa per giurisdizione

Svizzera

Beccaccia: statuto federale di caccia

La beccaccia è una specie cacciabile ai sensi della legge federale sulla caccia, protetta dal 15 dicembre al 15 settembre; le date precise restano cantonali.

La beccaccia (Scolopax rusticola) figura tra le specie cacciabili elencate all'art. 5 cpv. 1 lett. p della legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP, RS 922.0). Il diritto federale fissa per questa specie un periodo di protezione dal 15 dicembre al 15 settembre; al di fuori di questa finestra la caccia resta possibile con riserva del diritto cantonale. I Cantoni possono prolungare il periodo di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili sul loro territorio (art. 5 cpv. 4 LCP); previo consenso del dipartimento federale competente (DATEC) possono inoltre accorciare provvisoriamente tale periodo (art. 5 cpv. 5 LCP). Le date di apertura, le zone di caccia ed eventuali contingenti dipendono quindi esclusivamente dal regolamento cantonale in vigore, da verificare presso il servizio cantonale della caccia.