Huntalis
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Cervo Sika

Cervide di origine asiatica, presente in Svizzera come specie introdotta.

Cervo Sika (Cervus nippon)
© 4028mdk09 · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons

Normativa per giurisdizione

Svizzera

Cervo Sika: statuto federale di caccia

Il cervo Sika è una specie cacciabile ai sensi della legge federale sulla caccia, protetta dal 1° febbraio al 31 luglio; le date precise restano cantonali.

Il cervo Sika (Cervus nippon) figura tra le specie cacciabili elencate all'art. 5 cpv. 1 lett. c della legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP, RS 922.0). Il diritto federale fissa per questa specie un periodo di protezione dal 1° febbraio al 31 luglio; al di fuori di questa finestra la caccia resta possibile con riserva del diritto cantonale. I Cantoni possono prolungare il periodo di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili sul loro territorio (art. 5 cpv. 4 LCP); previo consenso del dipartimento federale competente (DATEC) possono inoltre accorciare provvisoriamente tale periodo (art. 5 cpv. 5 LCP). Le date di apertura, le zone di caccia ed eventuali contingenti dipendono quindi esclusivamente dal regolamento cantonale in vigore, da verificare presso il servizio cantonale della caccia.