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Croazia

La normativa è organizzata per tema; ogni blocco rimanda alla propria fonte ufficiale e alla data di verifica.

Verificato

Normativa per tema

Permessi

Carta di caccia, autorizzazione scritta e porto d'armi

Tre documenti distinti: la carta della Federazione, l'autorizzazione scritta del titolare del diritto di caccia e il porto d'armi.

L'articolo 67 sovrappone tre condizioni. Può cacciare il cacciatore che porta con sé una carta di caccia valida e un'autorizzazione scritta previamente rilasciata dal titolare del diritto di caccia. Può abbattere la selvaggina chi, oltre a ciò, porta un permesso d'armi valido per la detenzione e il porto di armi a scopo venatorio. È vietato circolare in una bandita con un'arma senza l'autorizzazione scritta previamente rilasciata dal titolare del diritto di caccia. La carta di caccia è rilasciata dalla Federazione venatoria croata (HLS). Può esserlo solo a una persona che ha superato l'esame di caccia e ha compiuto diciassette anni e sei mesi. Per i titolari di carta che non hanno ancora diciotto anni, l'autorizzazione scritta del titolare del diritto di caccia può essere rilasciata solo con il consenso scritto del genitore o del tutore. Il ministro fissa per ordinanza le condizioni e le modalità della caccia, il porto dell'arma da caccia, il modello della carta di caccia e le modalità del suo rilascio, il formulario di autorizzazione di caccia e la tenuta del registro delle cacce effettuate.

Armi e munizioni

Calibri 10, 12, 16 o 20 per il cinghiale a palla liscia

La selvaggina grossa si abbatte a palla rigata; il cinghiale può esserlo anche a palla liscia, nei calibri 10, 12, 16 o 20.

L'articolo 68 è preciso. La selvaggina può essere abbattuta esclusivamente con armi da caccia e munizioni corrispondenti alla potenza e alla resistenza della specie cacciata. Sono armi da caccia i fucili, le pistole e i revolver da caccia. La selvaggina grossa può essere abbattuta solo a palla da un'arma da caccia a canne rigate; il cinghiale può inoltre essere abbattuto a palla da un'arma da caccia a canne lisce di calibro 10, 12, 16 o 20. Il ministro disciplina per ordinanza le modalità d'uso dell'arma e delle munizioni da caccia. Gli ausiliari seguono la stessa logica. I cani da caccia sono ammessi, ma chi li utilizza deve soddisfare le condizioni dell'articolo 67, e per una data specie in un dato settore possono essere impiegati solo cani appropriati. Gli uccelli rapaci d'allevamento sono ammessi in falconeria, a condizione che l'utilizzatore soddisfi le stesse condizioni e possieda in più una carta da falconiere, rilasciata dal ministero sulla base di un esame di falconeria davanti a una commissione di almeno tre specialisti nominati dal ministro.

Regolamentazione

Croazia: la selvaggina è un bene d'interesse per la Repubblica

La legge dichiara la selvaggina bene d'interesse per la Repubblica di Croazia, sotto la sua particolare protezione.

La legge croata sulla caccia disciplina la gestione della bandita e della selvaggina. Tale gestione comprende l'allevamento, la protezione, la caccia e l'utilizzo della selvaggina e delle sue parti. La legge assegna a queste attività una funzione economica, turistica e ricreativa, e una funzione di protezione e conservazione della diversità biologica e dell'equilibrio ecologico degli habitat naturali, della selvaggina e della fauna e flora selvatiche. L'articolo 3 fissa lo statuto della selvaggina: è un bene d'interesse per la Repubblica di Croazia e gode della sua particolare protezione; l'istituzione delle bandite è dichiarata d'interesse per la Repubblica. L'articolo 4 fissa lo scopo: assicurare una gestione sostenibile delle popolazioni di selvaggina e dei loro habitat, in modo e in misura tali da migliorare durevolmente la vitalità delle popolazioni, la capacità produttiva degli habitat e la diversità biologica. La legge recepisce inoltre gli atti dell'Unione europea in materia, segnatamente la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche.