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Danimarca

La normativa è organizzata per tema; ogni blocco rimanda alla propria fonte ufficiale e alla data di verifica.

Verificato

Normativa per tema

Permessi

Il jagttegn: cinque condizioni, fra cui l'accordo del ministro della Giustizia

Solo il titolare di un jagttegn può sparare alla selvaggina; è rilasciato dai 16 anni a residenti, dopo un esame.

L'articolo 39 è categorico: la selvaggina può essere abbattuta solo da persone titolari di un jagttegn, rilasciato dal ministro dell'Ambiente. Il jagttegn va portato a caccia insieme a un documento d'identità con fotografia e presentato alla polizia su richiesta. L'articolo 40 elenca cinque condizioni di rilascio: avere domicilio fisso in Danimarca; aver compiuto sedici anni; disporre dell'acuità visiva necessaria e, più in generale, delle attitudini mentali e fisiche richieste; aver dimostrato con un esame una conoscenza sufficiente delle specie di selvaggina comuni e delle regole sulla caccia e la gestione della fauna, compresi i principi etici della caccia, nonché abilità nel maneggio delle armi ad anima liscia; e aver ottenuto a tal fine l'accordo del ministro della Giustizia. Due regole inquadrano i giovani cacciatori: il jagttegn può essere rilasciato a una persona minore di diciotto anni solo con l'autorizzazione del titolare dell'autorità parentale, e tale persona può cacciare solo accompagnata da una persona maggiore di diciotto anni essa stessa titolare di un jagttegn valido.

Armi e munizioni

Arma da fuoco obbligatoria, cane da riporto obbligatorio

La selvaggina può essere uccisa solo con arma da fuoco; a fucile su selvaggina non ungulata occorre un cane da riporto idoneo.

L'articolo 23 riduce i mezzi di abbattimento a uno solo: l'abbattimento o l'uccisione della selvaggina può avvenire solo con armi da fuoco. I rapaci e i gufi non possono essere impiegati per la caccia e la caccia non può svolgersi con richiami vivi. Il ministro dell'Ambiente stabilisce le regole di dettaglio sui tipi di armi e munizioni ammessi, sulla vendita di determinate munizioni e su quelle che non possono essere portate a caccia. L'articolo 24 pone un'esigenza che tocca l'etica quanto la tecnica: nella caccia con fucile ad anima liscia su selvaggina non ungulata, su terreni e da essi nonché nei canneti e nei giuncheti, occorre portare con sé un cane da riporto idoneo. Due divieti di mobilità chiudono il quadro: la caccia non può avvenire da veicoli a motore o aeromobili (articolo 25), né da imbarcazioni a motore su laghi e altre acque dolci (articolo 26). Il ministro può inoltre disciplinare le forme di caccia e vietarne alcune in zone determinate.

Regolamentazione

Danimarca: il diritto di caccia non si stacca dal fondo

La legge vuole popolazioni ricche di specie e di individui; il diritto di caccia non può essere venduto separatamente dal fondo.

La legge danese sulla caccia e la gestione della selvaggina persegue tre obiettivi enunciati al suo articolo 1: proteggere la selvaggina, in particolare nel periodo riproduttivo; assicurare la quantità e la qualità dei suoi habitat mediante la creazione di riserve faunistiche e con altri mezzi per istituire, ripristinare e proteggere tali habitat; e disciplinare la caccia in modo che si pratichi secondo principi ecologici ed etici, nel rispetto della protezione della selvaggina. L'articolo 20 pone una regola di proprietà che non si trova ovunque: il diritto di caccia del proprietario fondiario non può essere alienato separatamente né staccato durevolmente dal diritto di proprietà. Il proprietario può tuttavia cedere il diritto di caccia a terzi per una durata determinata, che non può superare i trent'anni per volta. In caso di cessione del diritto d'uso di un fondo o di una parte di esso, il diritto di caccia, nella misura in cui spetta al proprietario, si considera compreso nel diritto d'uso, salvo patto contrario. Il ministro dell'Ambiente può prevedere che la cessione del diritto di cacciare determinate specie valga solo per una durata determinata.