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Estonia

La normativa è organizzata per tema; ogni blocco rimanda alla propria fonte ufficiale e alla data di verifica.

Verificato

Normativa per tema

Permessi

Un certificato valido dieci anni, dai sedici anni

Il certificato di caccia attesta l'idoneità a cacciare; vale dieci anni e si ottiene dai sedici anni dopo formazione ed esame teorico.

Il certificato di caccia è il documento che attesta l'idoneità di una persona fisica a cacciare. Può essere rilasciato a chi ha almeno sedici anni, ha seguito una formazione nel campo della caccia e ha superato un esame teorico di caccia. La legge prevede una variante utile: se il richiedente non intende usare armi da fuoco da caccia, se ne fa menzione sul certificato e la prova di tiro non è richiesta. Il certificato è valido dieci anni. Non è rilasciato a chi è stato privato del diritto di caccia a titolo di pena finché l'iscrizione corrispondente non è cancellata dal registro delle sanzioni, né a chi non soddisfa le condizioni di formazione ed esame. La validità può essere sospesa per al massimo tre anni, segnatamente quando entra in vigore una decisione che priva l'interessato dei suoi diritti di caccia o quando è stato punito per una delle infrazioni previste dalla legge; il certificato va allora consegnato all'autorità emittente. È revocato se ottenuto con frode o rilasciato sulla base di un documento falsificato o mendace.

Regolamentazione

Estonia: 5000 ettari per un distretto di selvaggina grossa

Il distretto creato per la caccia alla selvaggina grossa conta almeno 5000 ettari di superficie cacciabile continua.

La legge estone sulla caccia disciplina la creazione e l'uso dei distretti venatori, il monitoraggio della selvaggina, i contingenti e la struttura dei prelievi, i documenti che attestano i diritti di caccia, il risarcimento dei danni, la sorveglianza statale e la responsabilità. Il terreno di caccia è definito come una superficie in cui la selvaggina può vivere liberamente e che è utilizzata a scopi venatori; ne sono escluse segnatamente le zone designate dai piani all'interno di città, borghi e piccole località. Il distretto venatorio è invece creato per la caccia alla selvaggina grossa: la sua superficie cacciabile, entro un confine chiuso, raggiunge almeno cinquemila ettari. La legge distingue selvaggina grossa e minuta ai fini della protezione e del controllo. La selvaggina grossa comprende alce, cervo, capriolo, cinghiale, orso bruno, lupo, lince e foca grigia. L'elenco della selvaggina minuta figura nelle regole di caccia emanate dal ministro dell'Ambiente. Il proprietario fondiario dispone di diritti propri in materia di caccia, nella misura e secondo la procedura previste dalla legge. La versione inglese pubblicata sul Riigi Teataja è una traduzione: solo il testo estone ha forza di legge.