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Paesi Bassi

La normativa è organizzata per tema; ogni blocco rimanda alla propria fonte ufficiale e alla data di verifica.

Verificato

Normativa per tema

Permessi

L'attività col fucile da caccia è diventata un'autorizzazione ambientale

L'Omgevingswet definisce l'attività col fucile e la falconeria e le sottopone a regole di protezione della natura o di sicurezza.

Il vocabolario olandese è cambiato con la legge. L'Omgevingswet definisce l'attività col fucile da caccia (jachtgeweeractiviteit) come l'uso di un fucile per uccidere animali che vivono allo stato selvatico, e l'attività di falconeria (valkeniersactiviteit) come l'uso di un uccello per catturare o uccidere un animale. Definisce inoltre il titolare del diritto di caccia (jachthouder) come colui che, in virtù dell'articolo 8.3, è abilitato a esercitare la caccia su un terreno di caccia, e il terreno di caccia (jachtveld) come un terreno destinato o adatto all'esercizio della caccia. Queste due attività rientrano ora nel regime dell'autorizzazione ambientale. L'articolo 5.29a fissa la bussola della valutazione in una frase: per un'attività col fucile da caccia o un'attività di falconeria, le regole di cui all'articolo 5.18 sono poste in vista della protezione della natura o della sicurezza. La legge disciplina inoltre l'autorità competente per una domanda relativa a una sola attività col fucile, disposizioni particolari per tali attività e un ricorso amministrativo specifico contro l'autorizzazione ambientale rilasciata per un'attività col fucile da caccia.

Regolamentazione

Paesi Bassi: quattro possibili titolari del diritto di caccia, mai due insieme

L'articolo 8.3 designa quattro persone che possono esercitare la caccia su un terreno — e precisa che si escludono a vicenda.

Dal 1° gennaio 2024 la legge olandese sulla protezione della natura (Wet natuurbescherming) è abrogata: wetten.overheid.nl reca la menzione «Regeling vervallen per 01-01-2024». Il regime della caccia è ora quello dell'Omgevingswet, ed è questo il testo da leggere — molte fonti secondarie citano ancora la legge abrogata. L'articolo 8.3 elenca chi può esercitare la caccia su un terreno di caccia (jachtveld), precisando che queste qualità si escludono a vicenda: il proprietario del fondo; l'enfiteuta o l'usufruttuario, salvo se il proprietario si è riservato il diritto di caccia alla costituzione del diritto e salvo se il diritto di caccia era già affittato in quel momento; l'affittuario, salvo se il locatore non era esso stesso titolare del diritto alla conclusione del contratto o se se l'è riservato, e salvo se il diritto era già affittato; infine chi ha affittato il diritto di caccia con contratto scritto e datato, per una durata di almeno sei e al massimo dodici anni, dal titolare dell'epoca. La subaffittanza è ammessa solo a condizioni strette: con l'accordo del gestore del fondo quando il locatore non è esso stesso gestore, o con l'accordo di chi ha affittato il diritto, e a condizione che il diritto di caccia sia riaffittato per intero. Il contratto non può derogare all'articolo 226 capoversi da 1 a 3 del libro 7 del Codice civile e non contiene né opzione né clausola di proroga.