Berna: caccia con patente e pianificazione per specie
Il cantone esercita la sua regalia rilasciando autorizzazioni personali; la pianificazione fissa contingenti annuali per specie.
La legge bernese sulla caccia e sulla protezione della fauna selvatica (Gesetz über Jagd und Wildtierschutz, JWG, BSG 922.11) del 25 marzo 2002 esegue e completa il diritto federale. Fra i suoi scopi cita espressamente la promozione di una caccia con patente attraente e conforme all'etica venatoria, con una forte responsabilità individuale dei cacciatori. L'articolo 4 formula il regime senza giri di parole: il cantone esercita la sua regalia della caccia rilasciando autorizzazioni personali — è la Patentjagd. Il territorio non è affittato; il diritto di cacciare è legato alla persona e alla patente che ha acquistato. L'articolo 3 aggiunge l'altro pilastro bernese, la pianificazione. Essa fissa per ogni specie le consistenze da raggiungere a medio termine e i contingenti annuali di caccia; quando le popolazioni sono troppo alte o troppo basse, i contingenti sono differenziati per regione. Tre testi completano la legge: l'ordinanza sulla caccia (JaV, BSG 922.111) e l'ordinanza sulla protezione della fauna selvatica (WTSchV, BSG 922.63), entrambe del 26 febbraio 2003, e l'ordinanza direttoriale sulla caccia (BSG 922.111.1) del 27 marzo 2003.