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Lucerna

Regolamentazione

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Lucerna: la regalia si esercita affittando le bandite

La caccia è regalia dello Stato; il cantone conferisce il diritto di cacciare affittando le bandite per otto anni venatori.

Il § 3 della legge cantonale sulla caccia (KJSG, SRL n. 725) del 4 dicembre 2017 pone due regole in due righe: la caccia è regalia dello Stato e il cantone conferisce il diritto di esercitarla affittando le bandite di caccia. Il territorio cantonale è dunque suddiviso in bandite, delimitate dal servizio competente secondo criteri venatori e di biologia della fauna, dopo aver sentito i comuni e le società di caccia. Ogni bandita riceve un valore di stima, fissato prima di ogni affitto a partire da indicatori sulle superfici venatoriamente rilevanti, sul potenziale di habitat per la fauna e sui fattori che diminuiscono il valore venatorio. Le bandite sono messe a concorso pubblicamente dal servizio competente e affittate, per conto del cantone e tramite il comune della bandita, a società di caccia per la durata di otto anni venatori. L'anno venatorio va dal 1° aprile al 31 marzo e la subaffittanza è esclusa.