Obvaldo: la caccia è un diritto di sovranità del cantone
Il cantone esercita la sovranità sulla caccia; si caccia con patente, valida su tutto il territorio cantonale.
La legge obvaldese sulla caccia e sulla protezione della selvaggina e degli uccelli (JagdG, GDB 651.1) del 20 maggio 1973 si apre con un articolo che parla di sovranità anziché di proprietà: la caccia è un diritto di sovranità del cantone, il quale detiene nel quadro del diritto federale il diritto espresso di disporre degli animali cacciabili e protetti. L'articolo 2 fissa poi il regime: la caccia si esercita secondo il sistema della patente. Il diritto di cacciare si acquisisce mediante patenti o autorizzazioni speciali, rilasciate dal dipartimento competente nel quadro delle disposizioni legali e d'esecuzione, per l'insieme del territorio cantonale. Il cantone organizza e sorveglia la caccia: polizia venatoria e guardiacaccia, mantenimento di popolazioni sane, conservazione e aumento sopportabile della fauna minacciata, conservazione e miglioramento dell'habitat, limitazione delle popolazioni a un livello sopportabile per agricoltura e selvicoltura, protezione adeguata della proprietà fondiaria. Il Consiglio di Stato emana ogni anno le prescrizioni di polizia venatoria e nomina una commissione della caccia di sette membri.