San Gallo: la regalia trasmessa mediante affitto
Il cantone detiene la regalia e trasmette il diritto di cacciare mediante affitto; le bandite misurano di regola da 500 a 2000 ettari.
La legge sangallese sulla caccia (Jagdgesetz, sGS 853.1) del 17 novembre 1994 stabilisce all'articolo 2 che la regalia della caccia spetta al cantone e che per gli animali cacciabili il cantone trasmette il diritto di cacciare mediante affitto. Il servizio competente designa, dopo aver sentito il comune politico, le zone in cui la caccia è aperta e quelle in cui non lo è, poi suddivide la zona di caccia in bandite. Queste sono delimitate all'interno del territorio comunale quando le condizioni naturali lo permettono e misurano di regola da 500 a 2000 ettari. La legge disciplina poi la società di caccia e la comunità di gestione, il canone d'affitto, l'habitat e le biocenosi, la pianificazione e l'esercizio della caccia, i danni della selvaggina e la sorveglianza. Il cantone vi si impegna anche alla formazione di base e continua delle cacciatrici, dei cacciatori e degli organi di sorveglianza.