Sciaffusa: la regalia al cantone, l’affitto ai comuni
Il cantone detiene la regalia, ma sono i comuni patriziali ad attribuire il diritto di cacciare, secondo i principi dell’affitto di bandita.
La legge sciaffusana sulla caccia (SHR 922.100) del 15 giugno 1992 separa la titolarità del diritto dalla sua attribuzione. L'articolo 2 stabilisce che la regalia della caccia spetta al cantone, poi aggiunge che l'attribuzione del diritto di cacciare sul loro territorio spetta ai comuni d'abitanti, secondo i principi dell'affitto di bandita. Il territorio di ogni comune forma di regola una bandita. I comuni possono tuttavia suddividere il proprio territorio in più bandite, riunirlo del tutto o in parte con quello di comuni vicini, oppure scambiare porzioni di territorio per arrotondare i confini. La legge prevede persino un obbligo di negoziare: quando una società di caccia o un comune chiede una cessione o uno scambio di terreno per ottenere una migliore suddivisione sotto il profilo venatorio, biologico o ecologico, le società delle bandite interessate e i comuni sono tenuti a entrare in materia.