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Cacciare in Francia dalla Svizzera

Licenza nazionale, convalida annuale e assicurazione obbligatoria: cosa sapere per cacciare in Francia (fonte OFB).

A differenza della Svizzera, dove l'autorizzazione di caccia rientra nella competenza dei cantoni, la Francia applica un sistema di licenza di caccia nazionale, il cui rilascio e la cui gestione competono all'Office français de la biodiversité (OFB), l'ente pubblico responsabile della polizia ambientale e della gestione della caccia. La licenza di caccia vera e propria si ottiene, per una prima domanda, dopo il superamento di un esame organizzato sotto l'egida dell'OFB, vertente sulla conoscenza della fauna, del suo ambiente, della normativa applicabile e della sicurezza venatoria. Una volta rilasciata, questa licenza costituisce un titolo permanente, ma da sola non è sufficiente per cacciare: ogni stagione il titolare deve procedere a una convalida della licenza, un'operazione amministrativa distinta dall'esame, che condiziona il diritto di caccia per il periodo interessato e sul territorio scelto. Tale convalida può essere nazionale o limitata a uno o più dipartimenti, a scelta del cacciatore, e deve obbligatoriamente accompagnarsi a un'assicurazione di responsabilità civile venatoria, richiesta dalla legge per qualsiasi esercizio della caccia in Francia. Per un residente svizzero che desideri cacciare in Francia esistono più percorsi, a seconda della propria situazione: chi non possiede alcun titolo di caccia può ottenere una prima licenza francese sostenendo l'esame organizzato dall'OFB; il Code de l'environnement français (il codice dell'ambiente francese) prevede inoltre, per le persone non residenti già titolari di una licenza di caccia rilasciata all'estero, la possibilità di far convalidare tale titolo estero, oppure di ottenere una licenza di caccia temporanea, valida nove giorni consecutivi e rinnovabile, dietro presentazione di tale licenza estera e di un attestato di assicurazione di responsabilità civile venatoria. Le modalità esatte di queste diverse vie — documenti richiesti, procedure, territori interessati — devono essere verificate direttamente presso l'OFB o presso la federazione dipartimentale dei cacciatori (fédération départementale des chasseurs) del dipartimento interessato, essendo questi gli unici organismi abilitati a indicare la procedura esatta applicabile a ciascuna situazione individuale. Va inoltre ricordato che i periodi di caccia, le specie cacciabili e le regole di sicurezza applicabili in Francia sono proprie della normativa francese e distinte dal diritto federale e cantonale svizzero, per cui un cacciatore abituato al sistema svizzero dovrebbe informarsi specificamente sul quadro francese prima di ogni uscita, anziché trasporre le regole in vigore nel proprio cantone di residenza.

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