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Specie

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Un elenco nazionale ordinato per periodo di apertura

L'art. 18 elenca le specie cacciabili in quattro fasce di date e vieta la caccia durante la nidificazione.

L'art. 18 della legge n. 157/1992 stabilisce l'elenco nazionale delle specie cacciabili, ordinate per periodo di apertura. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre figurano fra l'altro quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, lepre comune e coniglio selvatico. Dallo stesso avvio al 31 gennaio seguono storno, cesena e tordi, fagiano, germano reale e numerosi altri anatidi, folaga, beccaccino, colombaccio, beccaccia, diversi corvidi e la volpe. Dal 1° ottobre al 30 novembre si aprono pernice bianca, fagiano di monte, francolino di monte, coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone — con esclusione della popolazione sarda — e lepre bianca. Il cinghiale si caccia dal 1° ottobre al 31 gennaio. L'art. 18, comma 1-bis vieta inoltre l'esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione e nelle fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.