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Italia

La normativa è organizzata per tema; ogni blocco rimanda alla propria fonte ufficiale e alla data di verifica.

Verificato

Normativa per tema

Permessi

Licenza di porto di fucile, abilitazione e assicurazione

Tre titoli cumulati: diciotto anni compiuti, licenza di porto di fucile per uso di caccia, polizza di responsabilità civile — dopo il superamento delle cinque prove.

L'esercizio della caccia in Italia presuppone più titoli distinti. L'art. 12, comma 8 della legge n. 157/1992 riserva l'attività a chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia e di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi. L'art. 22 precisa la via d'accesso: la licenza è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza e il primo rilascio avviene dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio, a seguito di esami pubblici dinanzi a una commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia. L'esame verte su cinque materie — legislazione venatoria; zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili; armi e munizioni da caccia e relativa legislazione; tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola; norme di pronto soccorso — e l'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque. Il cacciatore sceglie inoltre una forma di caccia esclusiva (art. 12, comma 5).

Stagioni

Un quadro nazionale, un calendario regionale entro il 15 giugno

Le regioni pubblicano il calendario entro il 15 giugno; i termini devono restare fra il 1° settembre e il 31 gennaio.

L'Italia non ha date uniformi: la legge n. 157/1992 fissa un quadro, le regioni adottano il calendario. L'art. 18 elenca le specie cacciabili per fasce di date — dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre, al 31 gennaio, dal 1° ottobre al 30 novembre, o dal 1° ottobre al 31 gennaio per il cinghiale. Le regioni pubblicano entro e non oltre il 15 giugno il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, indicando per ciascuna specie il numero massimo giornaliero di capi e l'orario dell'attività venatoria, previa acquisizione dei pareri dell'ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, dai quali possono discostarsi fornendo adeguata motivazione. Possono modificare i termini dell'art. 18 per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali, a condizione della preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori; i termini devono comunque essere contenuti tra il 1° settembre e il 31 gennaio successivo. La caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata dal 1° agosto. Un posticipo oltre tale limite, non oltre la prima decade di febbraio, richiede il preventivo parere dell'ISPRA, al quale le regioni devono uniformarsi.

Specie

Un elenco nazionale ordinato per periodo di apertura

L'art. 18 elenca le specie cacciabili in quattro fasce di date e vieta la caccia durante la nidificazione.

L'art. 18 della legge n. 157/1992 stabilisce l'elenco nazionale delle specie cacciabili, ordinate per periodo di apertura. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre figurano fra l'altro quaglia, tortora, merlo, allodola, starna, pernice rossa, lepre comune e coniglio selvatico. Dallo stesso avvio al 31 gennaio seguono storno, cesena e tordi, fagiano, germano reale e numerosi altri anatidi, folaga, beccaccino, colombaccio, beccaccia, diversi corvidi e la volpe. Dal 1° ottobre al 30 novembre si aprono pernice bianca, fagiano di monte, francolino di monte, coturnice, camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone — con esclusione della popolazione sarda — e lepre bianca. Il cinghiale si caccia dal 1° ottobre al 31 gennaio. L'art. 18, comma 1-bis vieta inoltre l'esercizio venatorio per ogni singola specie durante il ritorno al luogo di nidificazione, durante il periodo della nidificazione e nelle fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli.

Armi e munizioni

Mezzi di caccia elencati fin nel calibro

Canna liscia fino a due colpi e calibro non superiore al 12, canna rigata non inferiore a 5,6 mm; cinque cartucce solo per il cinghiale.

L'art. 13 della legge n. 157/1992 elenca con precisione i mezzi ammessi. Il fucile con canna ad anima liscia è consentito fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12. Il fucile con canna ad anima rigata è ammesso a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri; i caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio venatorio e possono contenerne fino a cinque limitatamente alla caccia al cinghiale. È consentito altresì l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a 5,6 millimetri, nonché l'uso dell'arco e del falco. Resta assoluto il divieto di impiego di armi della categoria A della direttiva europea sulle armi.

Sicurezza

Distanze di sicurezza fissate dalla legge

Cento metri dalle abitazioni, cinquanta da strade e ferrovie, centocinquanta metri per un tiro diretto verso un fabbricato.

L'art. 21 della legge n. 157/1992 pone divieti, molti dei quali sono regole di sicurezza numeriche valide in tutta Italia. È vietato l'esercizio venatorio nelle zone comprese nel raggio di cento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali e interpoderali. È altresì vietato sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di tali fabbricati. È infine vietato cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione. Lo stesso articolo vieta l'esercizio venatorio nei giardini e parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici, nei terreni adibiti ad attività sportive, nonché nei parchi nazionali e regionali e nelle riserve naturali.

Regolamentazione

Fauna patrimonio dello Stato, territorio ripartito in ATC

La legge n. 157/1992 fa della fauna un patrimonio indisponibile dello Stato; la caccia è una concessione, il territorio è ripartito in ambiti territoriali di caccia.

La caccia italiana si fonda sulla legge 11 febbraio 1992, n. 157, «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio». L'articolo 1 pone un principio strutturante: «La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale». La caccia non è dunque un diritto legato alla proprietà del suolo come in Germania, ma una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che ne posseggano i requisiti di legge (art. 12, comma 1). Il territorio è organizzato dalle regioni, che ripartiscono lo spazio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC), di dimensioni subprovinciali e delimitati possibilmente da confini naturali (art. 14). Le regioni adottano poi il calendario e il regolamento di ciascuna stagione.