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L'esame obbligatorio e la tassa dell'anno venatorio

La tassa di cacciatore vale per tutto il paese e per l'anno venatorio, dal 1° aprile al 31 marzo.

L'articolo 39 autorizza il Re a fissare una prova che deve essere superata per poter cacciare e catturare secondo questa legge — la jegerprøve — nonché gli emolumenti d'esame, il corso obbligatorio e la tassa di corso. L'articolo 40 aggiunge l'onere finanziario: chi vuole cacciare e catturare secondo questa legge deve versare la tassa di cacciatore (jegeravgift), alle aliquote e secondo le regole che il Re fissa. Due precisazioni contano per l'organizzazione di un soggiorno: la tassa vale per tutto il paese e copre l'anno venatorio, calcolato dal 1° aprile al 31 marzo compreso. A questa tassa generale si aggiunge una tassa di abbattimento (fellingsavgift) per ogni animale il cui tiro è autorizzato o realizzato fra alce, cervo e renna selvatica. Il Re può decidere che il comune fissi esso stesso, entro un quadro dato, la tassa di abbattimento per alce e cervo.