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Polonia

La normativa è organizzata per tema; ogni blocco rimanda alla propria fonte ufficiale e alla data di verifica.

Verificato

Normativa per tema

Permessi

Senza tessera del PZŁ, lo straniero passa dalla caccia acquistata

Lo straniero non membro dell'Associazione venatoria polacca caccia dopo aver acquistato una caccia presso un'impresa concessionaria.

In Polonia la caccia può essere esercitata solo con il consenso dell'affittuario o del gestore della bandita. Il titolo che ne dà diritto è la prova di appartenenza all'Associazione venatoria polacca (Polski Związek Łowiecki) attestante l'ottenimento delle qualifiche corrispondenti, accompagnata da un permesso di detenzione di arma da caccia o da un altro documento che autorizzi tale detenzione. La qualifica si ottiene superando un esame davanti a una commissione costituita dall'Associazione. Per la caccia individuale è richiesto un documento in più: un'autorizzazione scritta rilasciata dall'affittuario o dal gestore della bandita. L'articolo 43 apre la via ai cacciatori stranieri: gli stranieri che non sono membri dell'Associazione venatoria polacca possono cacciare dopo aver acquistato una caccia presso imprese titolari della concessione prevista dalla legge, oppure in base al consenso del ministro competente. La legge aggiunge un obbligo di tracciabilità: subito dopo il prelievo e prima di ogni trasporto, le carcasse di alce, cervo, daino, muflone, capriolo e cinghiale devono essere marcate; l'obbligo vale anche per i trofei di palchi preparati.

Stagioni

Tremila ettari, bosco o pianura

Una bandita misura almeno tremila ettari continui; oltre il 40 % di bosco è detta forestale.

L'articolo 23 fissa l'unità di base: una bandita (obwód łowiecki) è una superficie di terreni continua, di almeno tremila ettari, sulla quale esistono le condizioni per praticare il łowiectwo. In casi particolari, giustificati da una gestione venatoria razionale e dalle condizioni del terreno, possono essere create bandite più piccole con il consenso del ministro competente. L'articolo 24 introduce una distinzione che governa la gestione: le bandite si dividono in forestali e di pianura. È forestale quella in cui i terreni boschivi rappresentano almeno il 40 % della superficie totale; è di pianura quella in cui ne rappresentano meno del 40 %. La suddivisione spetta all'amministrazione territoriale: la divisione del paese in bandite e la modifica dei loro confini sono operate, all'interno di un voivodato, dal voivoda competente per via di regolamento, previo parere del direttore regionale delle Foreste dello Stato e dell'Associazione venatoria polacca. Quando una bandita si estende su più voivodati, il regolamento è emanato dal voivoda della parte prevalente, d'intesa con l'altro.

Regolamentazione

Polonia: la selvaggina appartiene al Tesoro dello Stato

Gli animali cacciabili allo stato libero sono un bene nazionale e proprietà del Tesoro dello Stato.

La legge polacca del 13 ottobre 1995, detta Prawo łowieckie, definisce anzitutto il proprio oggetto: il łowiectwo, in quanto elemento della protezione dell'ambiente naturale, designa la protezione degli animali cacciabili e la gestione delle loro risorse in accordo con i principi dell'ecologia e con quelli di una gestione razionale dell'agricoltura, del bosco e della pesca. L'articolo 2 pone poi una regola di proprietà che distingue nettamente la Polonia dai suoi vicini occidentali: gli animali cacciabili allo stato libero, in quanto bene dell'intera nazione, sono proprietà del Tesoro dello Stato. Il diritto di caccia non è dunque un attributo della proprietà fondiaria. L'articolo 3 elenca gli scopi: proteggere, conservare la diversità e gestire le popolazioni di animali cacciabili; proteggere e plasmare l'ambiente naturale per migliorare le condizioni di vita della selvaggina; ottenere la migliore condizione individuale possibile, la qualità dei trofei e la consistenza appropriata di ciascuna specie.