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Basilea Campagna

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Il Jagdpass di Basilea Campagna: cinque condizioni e oltre un anno di formazione

Solo un passaporto valido autorizza a cacciare; la formazione teorica e pratica dura di regola più di un anno.

Il § 23 è laconico: può cacciare solo chi possiede un passaporto venatorio valido. Il § 24 ne fa il titolo personale del diritto di caccia nel cantone e lo subordina a cinque condizioni: avere l'esercizio dei diritti civili; aver superato un esame di caccia svizzero o disporre di un esame estero riconosciuto; aver fornito la prova di precisione di tiro; essere assicurati per la responsabilità civile nel quadro del diritto federale; e non incorrere in alcun motivo d'esclusione dovuto a un'infrazione incompatibile con l'esercizio della caccia. Passaporti particolari possono essere rilasciati a cacciatrici e cacciatori in formazione, e il Consiglio di Stato può decidere di riconoscere passaporti di altri cantoni. Il cantone precisa che cosa rappresenta l'esame: chi vuole cacciare a Basilea Campagna deve disporre di un esame di caccia superato e riconosciuto dal cantone, il che presuppone una formazione estesa in teoria e pratica, di durata di regola superiore a un anno. Il passaporto è rilasciato contro emolumento, cui si aggiunge un contributo al cantone destinato segnatamente all'indennizzo dei danni della selvaggina.