Ginevra: la caccia è vietata dalla Costituzione
L’articolo 162 della Costituzione ginevrina vieta la caccia ai mammiferi e agli uccelli; sono riservate solo le misure ufficiali di regolazione.
Ginevra è il solo cantone svizzero in cui la caccia è vietata dalla Costituzione. L'articolo 162 della Costituzione della Repubblica e cantone di Ginevra, intitolato «Caccia», si riassume in due frasi: «La caccia ai mammiferi e agli uccelli è vietata. Sono riservate le misure ufficiali di regolazione della fauna.» Questo divieto risale al 1974: a seguito di un'iniziativa popolare lanciata dagli ambienti della protezione degli animali, il popolo ginevrino ha votato il divieto di caccia su tutto il territorio cantonale. È stato in seguito ripreso nella Costituzione. A Ginevra non esistono dunque né patente di caccia, né licenza, né periodo d'apertura. Un cacciatore proveniente da un altro cantone non vi ha alcun diritto di caccia da far valere.