Glarona: una legge adottata dalla Landsgemeinde
La caccia si esercita con patente; la legge cantonale è stata adottata dalla Landsgemeinde del 6 maggio 1979.
La legge glaronese sulla caccia e sulla protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Kantonales Jagdgesetz, GS VI E/211/1) porta una menzione rara: è stata emanata dalla Landsgemeinde, il 6 maggio 1979. Il suo articolo 2 fissa il regime: la caccia si esercita secondo il sistema della patente e il diritto di esercitarla si acquisisce con l'ottenimento della patente, rilasciata dall'autorità venatoria cantonale. L'articolo 3 elenca i compiti del cantone: disciplinare e pianificare la caccia secondo l'articolo 3 capoverso 1 della legge federale e sorvegliare gli affari venatori; l'amministrazione della caccia, la polizia venatoria e l'organizzazione dei guardiacaccia; il mantenimento di popolazioni sane; la conservazione delle specie di selvaggina e di uccelli protette; la conservazione, la protezione e il miglioramento dell'habitat degli animali selvatici. Il cantone deve inoltre vigilare affinché le popolazioni restino a un livello sopportabile per l'agricoltura e la selvicoltura; i danni al bosco non devono compromettere il rinnovamento con specie adatte alla stazione. Il Consiglio di Stato può in ogni momento ordinare o autorizzare misure contro singoli animali che causano danni rilevanti.