Nidvaldo: regalia cantonale e contingenti annuali
Il cantone detiene la regalia e pianifica la caccia; il Consiglio di Stato fissa ogni anno i contingenti.
La legge cantonale sulla caccia di Nidvaldo (kJSG, NG 841.1) del 17 gennaio 2007 completa il diritto federale e ne disciplina l'esecuzione. L'articolo 2 attribuisce al cantone, nel quadro del diritto federale, la regalia della caccia e il diritto di disporre della selvaggina; il cantone disciplina e pianifica la caccia e ne assicura la sorveglianza. La pianificazione persegue quattro obiettivi enunciati all'articolo 3: lo sfruttamento sostenibile dei mammiferi e degli uccelli selvatici cacciabili, la regolazione della selvaggina cacciabile secondo principi biologici, l'equilibrio fra sfruttamento e protezione della natura attraverso le attività di gestione e di caccia, e la limitazione dei danni al bosco e alle colture agricole a un livello sopportabile. Competente per la pianificazione è il Consiglio di Stato, che fissa in particolare i contingenti annuali; l'ufficio prepara le basi necessarie e sente le cerchie interessate del bosco e dell'agricoltura. La divisione Caccia e pesca, presso l'Amt für Justiz, rilascia le autorizzazioni e le patenti e le valuta ogni anno.