Soletta: bandite affittate ad associazioni venatorie
Il cantone è suddiviso in bandite, affittate a cacciatori riuniti in associazione ai sensi del codice civile.
La legge solettese sulla caccia (Jagdgesetz, JaG, BGS 626.11) del 9 novembre 2016, in vigore dal 1° gennaio 2018, suddivide il territorio cantonale in bandite, delimitate secondo criteri venatori e di biologia della fauna. I confini sono stabiliti dal dipartimento dopo aver sentito le associazioni venatorie. Le bandite sono affittate a titolari del diritto di caccia riuniti nella forma giuridica di un'associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice civile svizzero. I membri devono possedere il passaporto venatorio solettese per tutta la durata dell'affitto. Il numero minimo di membri si determina in base alla superficie boschiva cacciabile e almeno la metà di essi deve essere domiciliata nel cantone. Un'associazione può affittare una sola bandita e una stessa persona può essere membro di al massimo due associazioni — conta allora nel numero minimo per una sola bandita a sua scelta. I membri rispondono solidalmente e illimitatamente degli obblighi derivanti dall'affitto e dalla legislazione cantonale.