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Gazza

Corvide bianco e nero dalla lunga coda, comune nei villaggi.

Gazza (Pica pica)
© Alexis Lours · CC BY 4.0 · Wikimedia Commons

Normativa per giurisdizione

Svizzera

Gazza: statuto federale di caccia

La gazza può essere cacciato tutto l'anno secondo la legge federale sulla caccia; le condizioni pratiche restano cantonali.

La gazza (Pica pica) figura all'art. 5 cpv. 3 lett. b della legge federale del 20 giugno 1986 su la caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP, RS 922.0) tra le specie che possono essere cacciate tutto l'anno: il diritto federale non fissa alcun periodo di protezione. I Cantoni mantengono la facoltà di restringere la lista delle specie cacciabili sul loro territorio (art. 5 cpv. 4 LCP). Le condizioni pratiche — autorizzazione richiesta, mezzi ammessi, obbligo di notifica — dipendono dal regolamento cantonale in vigore, da verificare presso il servizio cantonale della caccia.