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Austria

Regolamentazione

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Nessuna legge federale sulla caccia: nove regimi di Land

La clausola residuale dell'art. 15 B-VG lascia la caccia ai nove Länder, ciascuno con la propria legge e le proprie ordinanze.

L'Austria non ha una legge federale sulla caccia. La Costituzione federale (Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG) pone all'art. 15 cpv. 1 una clausola residuale di competenza: «Soweit eine Angelegenheit nicht ausdrücklich durch die Bundesverfassung der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes übertragen ist, verbleibt sie im selbständigen Wirkungsbereich der Länder» — tutto ciò che la Costituzione non attribuisce espressamente alla Federazione resta nell'ambito proprio dei Länder. Non figurando la caccia fra le competenze federali, essa spetta interamente ai nove Länder, ciascuno con la propria legge sulla caccia (Landesjagdgesetz) e le relative ordinanze. Non esistono quindi né una licenza austriaca unica, né un calendario nazionale, né un elenco nazionale di specie cacciabili: vale il diritto del Land in cui si caccia, pubblicato nel Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS).