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Austria

La normativa è organizzata per tema; ogni blocco rimanda alla propria fonte ufficiale e alla data di verifica.

Ricercato

Normativa per tema

Permessi

La Jagdkarte, rilasciata dal Land

Ogni Land rilascia la propria licenza; in Bassa Austria l'esame non deve risalire a più di vent'anni.

La licenza di caccia austriaca, la Jagdkarte, è rilasciata dal Land e non dalla Federazione; le condizioni variano quindi da un Land all'altro. La Bassa Austria ne offre un esempio documentato: il § 58 della NÖ Jagdgesetz 1974 subordina il rilascio al pagamento della tassa di caccia e del contributo associativo, all'idoneità venatoria del candidato e all'assenza di motivi di rifiuto ai sensi del § 61. Per un primo rilascio tale idoneità si stabilisce con il superamento di un esame, e il testo precisa che questo non deve risalire a più di vent'anni. Gli altri Länder seguono una logica comparabile — esame di caccia, adesione all'associazione del Land, verifica dell'affidabilità — ma con soglie e procedure proprie. Occorre dunque consultare la legge del Land interessato, accessibile sul RIS, prima di ogni pratica.

Stagioni

Periodi fissati Land per Land

Non esiste un calendario nazionale: ogni Land stabilisce i propri periodi di caccia e di protezione per ordinanza.

Non esiste un calendario venatorio nazionale austriaco. I periodi di caccia e di protezione — Schusszeiten e Schonzeiten — sono stabiliti da ciascun Land, di norma con un'ordinanza distinta dalla legge sulla caccia: in Bassa Austria la NÖ Jagdverordnung completa così la NÖ Jagdgesetz 1974. Le date differiscono da un Land all'altro per la stessa specie, secondo le condizioni locali e lo stato delle popolazioni. Chi arriva dall'estero non può quindi ragionare su scala nazionale: deve individuare il Land e poi l'ordinanza in vigore per la stagione in corso, entrambe pubblicate nel Rechtsinformationssystem des Bundes. Una stessa specie può così essere cacciabile da un lato di un confine di Land e protetta dall'altro.

Specie

Nessun elenco nazionale di specie cacciabili

Ogni Land fissa il proprio elenco; una specie può essere cacciabile in un Land e protetta in quello vicino.

L'elenco delle specie cacciabili è fissato da ciascun Land, nella sua legge sulla caccia e nelle sue ordinanze. Non esiste un equivalente austriaco del § 2 del Bundesjagdgesetz tedesco o dell'art. 5 della legge svizzera: una specie può essere cacciabile in un Land e protetta in quello confinante, secondo lo stato locale delle popolazioni e le scelte del legislatore regionale. Il diritto dell'Unione europea inquadra comunque l'insieme, in particolare la direttiva «Uccelli» e la direttiva «Habitat», che i Länder recepiscono nei propri testi. In pratica occorre quindi aprire la legge sulla caccia del Land interessato sul Rechtsinformationssystem des Bundes, poi la relativa ordinanza, per verificare sia lo status della specie sia il periodo di prelievo.

Armi e munizioni

Diritto delle armi federale, calibri definiti dal Land

Il Waffengesetz 1996 vale in tutto il Paese; le armi ammesse alla caccia dipendono dal diritto del Land.

Il diritto delle armi è invece federale: il Waffengesetz 1996 si applica in tutta l'Austria e disciplina acquisto, detenzione e porto delle armi da fuoco, indipendentemente dall'uso venatorio. Le armi e le munizioni effettivamente ammesse per la caccia — calibri minimi secondo la specie, capacità dei caricatori, dispositivi autorizzati o vietati — dipendono invece dalla legge sulla caccia e dall'ordinanza del Land. I due livelli si sommano: detenere legalmente un'arma ai sensi del Waffengesetz non basta se il calibro non è ammesso per la specie nel Land in cui si caccia. Chi arriva dall'estero deve inoltre verificare le condizioni di introduzione temporanea dell'arma sul territorio austriaco, anch'esse di diritto federale.

Sicurezza

Regole di sicurezza proprie di ogni Land

In assenza di competenza federale, distanze, battute e segnalazione sono fissate dal diritto del Land.

Come i periodi e le specie, anche le regole di sicurezza nella caccia sono fissate da ciascun Land nella propria legge sulla caccia e nelle proprie ordinanze: distanze da rispettare, organizzazione delle battute, segnalazione, condizioni del tiro. Non esiste in materia una base federale austriaca, non avendo la Federazione competenza sulla caccia. La formazione a queste regole passa dall'esame di caccia del Land, condizione per il primo rilascio della Jagdkarte. Chi si sposta da un Land all'altro non può quindi trasporre le abitudini acquisite altrove: deve rileggere le prescrizioni applicabili al Land interessato, pubblicate nel Rechtsinformationssystem des Bundes, oltre alle disposizioni dell'organizzatore della caccia.

Regolamentazione

Nessuna legge federale sulla caccia: nove regimi di Land

La clausola residuale dell'art. 15 B-VG lascia la caccia ai nove Länder, ciascuno con la propria legge e le proprie ordinanze.

L'Austria non ha una legge federale sulla caccia. La Costituzione federale (Bundes-Verfassungsgesetz, B-VG) pone all'art. 15 cpv. 1 una clausola residuale di competenza: «Soweit eine Angelegenheit nicht ausdrücklich durch die Bundesverfassung der Gesetzgebung oder auch der Vollziehung des Bundes übertragen ist, verbleibt sie im selbständigen Wirkungsbereich der Länder» — tutto ciò che la Costituzione non attribuisce espressamente alla Federazione resta nell'ambito proprio dei Länder. Non figurando la caccia fra le competenze federali, essa spetta interamente ai nove Länder, ciascuno con la propria legge sulla caccia (Landesjagdgesetz) e le relative ordinanze. Non esistono quindi né una licenza austriaca unica, né un calendario nazionale, né un elenco nazionale di specie cacciabili: vale il diritto del Land in cui si caccia, pubblicato nel Rechtsinformationssystem des Bundes (RIS).