Caccia in affitto o a patente: i due sistemi svizzeri
I due sistemi cantonali di accesso alla caccia in Svizzera — patente individuale e territorio in affitto — e il caso particolare di Ginevra.
La legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP, RS 922.0) fissa il quadro di protezione delle specie a livello nazionale, ma lascia ai cantoni il compito di organizzare concretamente l'esercizio della caccia sul proprio territorio. Da questa libertà organizzativa derivano due sistemi principali, cui si aggiunge un regime particolare. Nei cosiddetti cantoni a patente, ogni persona che soddisfa i requisiti richiesti — in particolare il superamento dell'esame cantonale di idoneità alla caccia — acquisisce un'autorizzazione individuale, generalmente valida per un periodo determinato e per specie stabilite dal regolamento cantonale. Il cacciatore patentato esercita quindi il proprio diritto di caccia sull'intero territorio cantonale aperto alla caccia, entro i limiti dei contingenti, dei periodi e delle zone definiti annualmente dall'autorità competente. Nei cosiddetti cantoni ad affitto prevale invece una logica diversa: il territorio cantonale è suddiviso in comprensori di caccia, la cui gestione è assegnata in affitto a società di caccia. I membri di tali società esercitano quindi collettivamente il diritto di caccia sul comprensorio affittato, con riserva dei piani di abbattimento e delle norme cantonali applicabili. L'accesso alla caccia in affitto passa quindi tipicamente attraverso l'ammissione in una società titolare di un contratto d'affitto, oltre al superamento dell'esame cantonale. Ginevra costituisce un terzo caso: la caccia privata vi è vietata a seguito di una votazione popolare, e la regolazione della fauna selvatica è affidata esclusivamente ai guardiacaccia dello Stato, senza che ai privati venga rilasciato alcun permesso di caccia individuale. Questi tre modelli coesistono nel rispetto dello stesso quadro federale: la Confederazione, tramite l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), stabilisce le specie protette, i periodi di protezione federali, che i cantoni possono prolungare (art. 5 cpv. 4 LCP), e i principi generali di gestione della fauna, mentre ciascun cantone precisa, entro questi limiti, le modalità di accesso alla caccia, i contingenti, le tasse e le modalità pratiche applicabili sul proprio territorio. Non esiste quindi un sistema unico valido per tutta la Svizzera, e chiunque desideri cacciare in un determinato cantone deve informarsi direttamente presso il servizio cantonale competente per conoscere il sistema in vigore — patente, affitto o regime particolare — nonché le relative condizioni di accesso.