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Ottenere la licenza di caccia in Svizzera

Il percorso verso la licenza di caccia svizzera: formazione, esame cantonale e due sistemi di autorizzazione a seconda del cantone.

In Svizzera non esiste un'unica licenza di caccia federale: il rilascio di un'autorizzazione di caccia rientra nella competenza dei singoli cantoni, nel quadro fissato dalla legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (LCP, RS 922.0) e della relativa ordinanza d'esecuzione (OCP, RS 922.01). Il percorso generale segue tuttavia una logica comune a tutto il Paese. Il candidato o la candidata segue anzitutto una formazione di caccia, impartita dal cantone o da organizzazioni riconosciute, che verte sulla legislazione applicabile, la conoscenza della fauna selvatica e dei suoi habitat, il maneggio delle armi e la sicurezza, nonché la pratica del tiro e del rilevamento delle tracce. Questa formazione sfocia in un esame cantonale di idoneità alla caccia, il cui superamento condiziona il rilascio dell'autorizzazione. L'art. 4 cpv. 3 LCP consente tuttavia ai cantoni di rilasciare autorizzazioni di breve durata, in particolare per candidati ancora in formazione o per cacciatori ospiti. Il contenuto preciso, l'organizzazione e il calendario di questo esame sono stabiliti da ciascun cantone e possono variare sensibilmente da una regione all'altra, per cui conviene sempre rivolgersi al servizio cantonale della caccia per conoscere le modalità in vigore. Una volta superato l'esame, coesistono due sistemi di autorizzazione a seconda del cantone: nei cantoni a patente, il cacciatore riceve un'autorizzazione individuale, rinnovabile previa verifica dei requisiti; nei cantoni ad affitto, sono i territori di caccia a essere assegnati in affitto a società di caccia, i cui membri esercitano quindi il diritto di caccia su tali superfici. Ginevra costituisce un caso particolare: la caccia privata vi è vietata a seguito di una votazione popolare, e la gestione della fauna è affidata ai guardiacaccia cantonali. In ogni caso, la Confederazione, tramite l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), fissa il quadro di protezione delle specie e coordina la politica federale in materia di caccia, ma non rilascia essa stessa alcun permesso individuale. Chiunque desideri ottenere una licenza di caccia deve quindi informarsi direttamente presso il cantone in cui intende cacciare; le condizioni di ammissione, i documenti richiesti e le eventuali equivalenze per i cacciatori già formati in un altro cantone o all'estero sono definiti dal diritto cantonale.

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