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Belgio

La normativa è organizzata per tema; ogni blocco rimanda alla propria fonte ufficiale e alla data di verifica.

Ricercato

Normativa per tema

Permessi

Licenza vallona e jachtverlof fiammingo, due titoli distinti

La Vallonia rilascia una licenza annuale e una di cinque giorni per gli ospiti; le Fiandre un jachtverlof valido un anno dal 1° luglio.

Ogni Regione rilascia il proprio titolo, e l'uno non vale per l'altra. In Vallonia l'articolo 14 della legge del 28 febbraio 1882 organizza due documenti: la licenza di caccia, personale e incedibile, rilasciata dai funzionari designati dal Governo dietro un canone annuale e valida tutti i giorni della settimana; e la licenza di caccia per ospiti non residenti di un titolare, valida cinque giorni consecutivi. Nelle Fiandre l'articolo 13 del Jachtdecreet istituisce il jachtverlof: «het jachtverlof is persoonlijk; het is maar geldig voor een jaar, te rekenen vanaf 1 juli» — è personale e valido soltanto un anno, a decorrere dal 1° luglio. Lo stesso articolo abilita il Governo fiammingo a disciplinare forma e condizioni di rilascio, nonché a subordinare la partecipazione all'esame di caccia al pagamento di un diritto d'iscrizione. Il jachtverlof è rilasciato dal funzionario all'uopo designato.

Stagioni

Ogni Governo regionale fissa le proprie date, previo parere

Il Governo vallone stabilisce le date per periodi quinquennali previo parere del polo «Ruralité»; quello fiammingo previo parere del MiNa-Raad.

Le date di apertura e chiusura spettano, in ciascuna Regione, al Governo e non al legislatore. In Vallonia l'articolo 1ter della legge del 28 febbraio 1882 incarica il Governo di fissare tali date previo parere del polo «Ruralité», sezione «Chasse», per periodi di cinque anni; la legge aggiunge una garanzia di termine: l'apertura non può intervenire prima del decimo giorno successivo alla pubblicazione nel Moniteur belge. Nelle Fiandre l'articolo 4 del Jachtdecreet affida lo stesso compito al Governo fiammingo: «De Vlaamse regering bepaalt, na advies van de MiNa-Raad, voor het gehele of een gedeelte van het grondgebied van het Vlaamse Gewest … de data van opening en van de sluiting van de jacht.» I due calendari sono quindi distinti e vanno consultati separatamente.

Specie

Elenchi regionali, inquadrati dal diritto europeo

Ogni Regione determina la selvaggina cacciabile nei propri testi; una specie aperta da un lato del confine linguistico può essere protetta dall'altro.

Non esiste un elenco belga unico delle specie cacciabili: ciascuna Regione determina la propria selvaggina nei propri testi e decreti di esecuzione. La conseguenza pratica è diretta — una specie può essere aperta alla caccia in Vallonia e non nelle Fiandre, o esserlo con modalità diverse, poiché i due Governi stabiliscono separatamente date e condizioni. Entrambe le Regioni si inseriscono tuttavia nello stesso quadro europeo, la direttiva «Uccelli» e la direttiva «Habitat», che ciascuna recepisce nel proprio diritto. L'iter da seguire è quindi identico nei due casi: partire dal testo regionale di base — la legge del 28 febbraio 1882 in Vallonia, il Jachtdecreet del 24 luglio 1991 nelle Fiandre — e poi consultare il decreto di esecuzione in vigore per la stagione, che precisa specie e periodi.

Armi e munizioni

Mezzi vietati: elencati in Vallonia, ammessi su lista nelle Fiandre

La Vallonia elenca ciò che è vietato; le Fiandre rovesciano la logica e ammettono solo i mezzi autorizzati dal Governo.

Le due Regioni disciplinano i mezzi di caccia, ma secondo logiche opposte. La Vallonia elenca i divieti: l'articolo 8 della legge del 28 febbraio 1882 proibisce reti, lacci, tagliole, trappole e esche avvelenate e congegni analoghi destinati a catturare o distruggere la selvaggina; la detenzione, la vendita e la distribuzione delle tagliole sono a loro volta vietate, e la caccia con veicolo a motore è proibita. Le Fiandre procedono all'inverso, per autorizzazione: l'articolo 19 del Jachtdecreet dispone che «het is verboden om niet door de Vlaamse Regering toegestane middelen voor het doden of vangen van wild te gebruiken» — è vietato usare mezzi di uccisione o cattura della selvaggina non autorizzati dal Governo fiammingo. Nelle Fiandre un mezzo non presente nell'elenco autorizzato è dunque vietato per difetto. La detenzione delle armi da fuoco rientra peraltro nel livello federale.

Sicurezza

Regole di condotta fissate a livello regionale

Distanze, battute e segnalazione dipendono dai decreti di esecuzione di ciascuna Regione, da leggere prima di ogni partecipazione.

La sicurezza nella caccia segue la stessa ripartizione del resto: dipende da ciascuna Regione, attraverso i suoi decreti di esecuzione più che dal testo di base. Le due leggi fondative pongono soprattutto divieti di mezzi — l'articolo 8 vallone, che proibisce fra l'altro la caccia con veicolo a motore, e l'articolo 19 fiammingo, che ammette solo i mezzi autorizzati dal Governo. Le regole di condotta vere e proprie — distanze da rispettare, organizzazione e segnalazione delle battute, condizioni del tiro, obblighi verso i terzi presenti sul territorio — sono precisate per via regolamentare e differiscono quindi fra Vallonia e Fiandre. Chi passa da una Regione all'altra non può trasporre le proprie abitudini: deve rileggere le prescrizioni regionali applicabili e le disposizioni dell'organizzatore della caccia.

Regolamentazione

Due regimi regionali, un unico principio di consenso

La caccia è competenza delle Regioni: la Vallonia applica la legge del 1882 regionalizzata, le Fiandre il loro Jachtdecreet del 1991.

In Belgio la caccia non è retta da un testo unico: è una competenza regionale e coesistono due corpi di regole. La Vallonia applica la legge del 28 febbraio 1882 sulla caccia, regionalizzata e ampiamente modificata da allora; le Fiandre applicano il Jachtdecreet del 24 luglio 1991. I due regimi condividono un principio fondativo, il consenso del proprietario. Sul versante vallone, l'articolo 4 vieta di cacciare «sur le terrain d'autrui, sans le consentement du propriétaire», con sanzione aggravata se il terreno è recintato. Sul versante fiammingo l'articolo 7 del Jachtdecreet è ancora più esplicito: «Het is verboden te eniger tijd en op enigerlei wijze te jagen op andermans grond zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar of zijn rechthebbende» — è vietato, in ogni tempo e in qualunque modo, cacciare sul fondo altrui senza l'autorizzazione espressa del proprietario o dell'avente diritto. Occorre quindi individuare prima la Regione, poi il titolo che autorizza sul fondo interessato.