La prova di tiro, valida tre anni e riconosciuta reciprocamente
Chi caccia con arma rigata o con l'arco deve superare la prova di tiro quando la specie lo richiede; l'attestato vale tre anni.
L'articolo 21 della legge finlandese impone la prova di tiro (ampumakoe) a chi caccia con un'arma a palla rigata o con un arco da caccia, quando la specie cacciata lo renda necessario. Un decreto del Consiglio di Stato designa le specie per le quali il tiratore deve aver superato la prova. La prova è organizzata dall'associazione locale di gestione della selvaggina (riistanhoitoyhdistys), che rilascia l'attestato di superamento e, su richiesta, una copia. Tale attestato ha valore di decisione amministrativa ai sensi della legge sulla procedura amministrativa e il superamento può essere iscritto nel registro dei cacciatori. L'attestato è valido tre anni dalla prova. L'articolo 21a organizza il riconoscimento reciproco: per le specie di cui all'articolo 21, un tiratore può operare in base a un riconoscimento reciproco attestato. L'articolo 22 aggiunge l'obbligo materiale: la carta di caccia o la sua copia e un documento d'identità vanno portati a caccia e presentati su richiesta alla persona incaricata della sorveglianza; in mancanza, i documenti possono essere prodotti entro quattordici giorni. Lo stesso obbligo vale per l'attestato della prova di tiro.