Finlandia: il diritto di caccia al proprietario, il mare a tutti
Il diritto di cacciare spetta al proprietario del fondo; sulle acque pubbliche marine spetta a ogni residente permanente.
La legge finlandese sulla caccia (metsästyslaki 615/1993) attribuisce all'articolo 6 il diritto di cacciare e di disporne al proprietario della zona, salvo disposizione contraria. L'articolo 7 apre un'eccezione di ampiezza inusuale in Europa: ogni persona residente in modo permanente in Finlandia ha il diritto di cacciare sulle acque pubbliche in mare, sulle isole e sugli scogli situati in tali acque che appartengono allo Stato e il cui possesso non è stato ceduto a nessuno, nonché nella zona economica finlandese. L'articolo 20 pone le esigenze generali dell'esercizio: la caccia va praticata secondo i principi dell'uso sostenibile e in modo che le popolazioni di selvaggina non siano messe in pericolo, la natura non sia inutilmente danneggiata e agli animali non sia inflitta sofferenza inutile. La continuità della resa delle popolazioni va assicurata con una gestione appropriata e la caccia non deve causare pericolo o danno alle persone o ai beni altrui.