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Germania

Specie

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Un elenco federale delle specie soggette al diritto di caccia

Il § 2 BJagdG elenca selvaggina da pelo e da penna; figurarvi non significa essere cacciabili tutto l'anno.

Il § 2 del Bundesjagdgesetz elenca le specie soggette al diritto di caccia, ripartite in selvaggina da pelo (Haarwild) e da penna (Federwild). L'elenco federale è ampio: comprende fra l'altro lupo, gatto selvatico e lince per il pelo, pernice grigia o corvo imperiale per la penna. Figurarvi non significa tuttavia essere cacciabili in pratica — rientrare nel diritto di caccia determina a quale regime di gestione appartiene la specie, mentre l'apertura effettiva dipende dai periodi fissati dalla Verordnung über die Jagdzeiten e, se del caso, dalla protezione rigorosa garantita altrove. Il § 2 cpv. 2 autorizza inoltre i Länder a sottoporre altre specie al diritto di caccia sul proprio territorio. La legge distingue anche Schalenwild, Hochwild e Niederwild, distinzione che governa diverse regole di gestione.