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Germania

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Periodi federali che ogni Land può restringere

Il ministero federale fissa i periodi di caccia con regolamento; i Länder possono accorciarli o sopprimerli.

I periodi di caccia tedeschi non figurano nella legge stessa: il § 22 del Bundesjagdgesetz affida al ministero federale competente il compito di determinare con regolamento i periodi in cui la caccia può essere esercitata, e riserva ai Länder la facoltà di accorciarli o sopprimerli. Il regolamento applicabile è la Verordnung über die Jagdzeiten del 2 aprile 1977, modificata da ultimo il 7 marzo 2018. Il suo § 1 fissa la finestra federale specie per specie: il cervo dal 1° agosto al 31 gennaio, il capriolo maschio dal 1° maggio al 15 ottobre, la femmina dal 1° settembre al 31 gennaio, la lepre dal 1° ottobre al 15 gennaio. Il § 1 cpv. 2 apre la caccia tutto l'anno a cinghiale, coniglio selvatico e volpe, con riserva del § 22 cpv. 4 BJagdG. Le date realmente applicabili sul terreno restano quelle del Land.