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Irlanda

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Irlanda: una licenza ministeriale, valida fino al 31 luglio successivo

Il ministro può rilasciare una licenza di caccia con armi da fuoco; scade il 31 luglio successivo al rilascio o al rinnovo.

L'articolo 29 del Wildlife Act 1976 affida la decisione al ministro. Questi può, se lo ritiene opportuno, rilasciare a una persona abitualmente residente nello Stato — che al momento della domanda sottoscrive una dichiarazione secondo il modulo da lui approvato — una licenza per cacciare e uccidere con armi da fuoco i mammiferi selvatici esentati, eccettuate le lepri, con le restrizioni dell'articolo 33. Esiste una seconda via per i non residenti: il ministro può rilasciare a una persona abitualmente residente fuori dallo Stato, che sottoscrive la stessa dichiarazione, una licenza per cacciare e uccidere con armi da fuoco i mammiferi selvatici esentati e gli uccelli selvatici protetti ai quali si applica un decreto emanato in virtù dell'articolo 24. Il ministro non è vincolato: per decidere su una domanda o un rinnovo tiene conto delle esigenze di conservazione delle specie interessate e dell'idoneità del richiedente rispetto a tali esigenze o agli scopi della legge. La licenza decorre dal giorno del rilascio o del rinnovo fino al 31 luglio successivo; autorizza il titolare a cacciare e uccidere con armi da fuoco la fauna cui si riferisce, conformemente ai decreti emanati in virtù degli articoli 24 o 25 allora in vigore. Lo stesso articolo si collega al diritto delle armi: la domanda di certificato per arma da fuoco, o il suo rinnovo, si presenta a un sovrintendente della Garda Síochána in virtù dei Firearms Acts del 1925 e del 1964.