Imbracciata a mano libera, e calibro 12 al massimo sugli uccelli
Sono ammesse solo le armi da fuoco sparabili a mano libera dalla spalla; a fucile sugli uccelli è vietato un calibro superiore al 12.
L'articolo 9 pone la regola di principio: a caccia possono essere usate solo le armi da fuoco che si possono sparare a mano libera dalla spalla, fatte salve le eccezioni elencate nell'articolo stesso e precisate per via regolamentare. Per la caccia agli uccelli è vietato usare un fucile ad anima liscia di calibro superiore al numero 12. L'articolo stila poi un elenco di mezzi proibiti. Sono in particolare vietati il veleno e i sonniferi, salvo per la caccia a topi e ratti; gli esplosivi, la benzina o altre sostanze per affumicare o gassare; le pietre, le armi contundenti, le armi taglienti, gli arpioni, le armi da punta e gli oggetti analoghi — le armi contundenti restano ammesse per la cattura tradizionale dei giovani fulmari, sule e cormorani. Anche le reti sono proibite, ad eccezione del guadino usato per la caccia alla pulcinella di mare e con la riserva prevista per gazza marina, uria comune e uria di Brünnich. Gli uccelli che muoiono in reti posate per la pesca o per la caccia alle foche non possono essere né offerti in vendita né venduti.