Islanda: tutti gli animali selvatici sono protetti, salvo menzione contraria
La protezione è la regola; toglierla presuppone che la riproduzione della popolazione compensi le perdite dovute alla caccia.
La legge islandese n. 64/1994 sulla protezione, la messa al bando e la caccia degli uccelli e dei mammiferi selvatici inizia definendo i suoi termini. La vernd — la conservazione — consiste nel condurre la caccia e le altre attività che possono influire sulla riproduzione o sulla mortalità di una specie in modo da non metterla in pericolo di estinzione. La friðun — la messa al bando — è il divieto di cacciare e di compiere altri atti che possano aumentare la mortalità o ridurre la riproduzione; si estende alle uova e ai nidi degli uccelli protetti. Sono animali selvatici tutti gli uccelli e i mammiferi diversi da foche, balene, animali da compagnia e bestiame; un animale catturato e detenuto resta un animale selvatico. La regola di fondo sta in una frase: tutti gli animali selvatici, compresi quelli che arrivano regolarmente nel paese o potrebbero arrivarvi, sono protetti salvo disposizione contraria della presente legge. La legge aggiunge un dovere generale di comportamento: occorre sempre dar prova della massima prudenza e del massimo riguardo verso gli animali selvatici e i loro habitat, ed evitare i disturbi inutili; la pianificazione del territorio e l'uso del suolo devono tenerne conto. Togliere la protezione non è libero: la decisione deve fondarsi sulla constatazione che la riproduzione della popolazione basta a compensare le perdite dovute alla caccia e che la caccia valorizza risorse in carne, pelli o altri prodotti.