Lettonia: la stagione va dal 1° aprile al 31 marzo
La legge definisce una stagione venatoria annuale che va dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo.
La legge lettone sulla caccia si apre con un articolo di definizioni che fissa il vocabolario: gli animali soggetti a contingente, il permesso di caccia come documento che autorizza il prelievo di un numero determinato di animali di una data specie in una zona indicata, il distretto venatorio come superficie di caccia continua gestita da un unico titolare dei diritti di caccia, la zona di caccia come superficie adatta alla vita libera della selvaggina e utilizzabile per la caccia, i prodotti della caccia — trofei, carne e frattaglie — e le risorse venatorie, ossia l'insieme degli animali cacciabili sul territorio lettone. La gestione sostenibile di tali risorse è definita come la gestione delle popolazioni, degli habitat e delle risorse naturali connesse in modo da proteggere la diversità biologica e la capacità di rinnovamento, garantire le risorse per le generazioni future e promuovere la protezione della selvaggina tenendo conto degli interessi economici, sociali e ambientali. L'articolo 7 fissa il quadro temporale di tutto l'edificio: la stagione venatoria è il periodo che va dal 1° aprile al 31 marzo dell'anno successivo. L'articolo 6 aggiunge una regola propria degli uccelli: le risorse in specie di uccelli cacciabili vanno utilizzate in modo che la loro caccia non comprometta l'attuazione delle misure di protezione della natura nella loro area di distribuzione.